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Giugno 2010: Qualifica di Conciliatore Specializzato
Dal 15 Giugno 2010,
l'Avv. D'Oria è abilitato alla qualifica di CONCILIATORE SPECIALIZZATO,
ai sensi del D.M. 222/2004, così come prescritto nel Decreto
Dirigenziale del 24 Luglio 2006 del Ministero della Giustizia
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09
Luglio 2009: PEC
dello Studio Legale Alessandro D'Oria
In ottemperanza all' art. 16,comma 7 del Decreto
Legge n. 185 del 29 Novembre 2008 (convertito in Legge n.2 del 28
Gennaio 2009), questo Studio Legale è fornito di "Posta Elettronica
Certificata" (di seguito denominata "PEC"), mediante la quale è
possibile inviare documenti con l'identica valenza probatoria e legale
della raccomandata con ricevuta di ritorno. L'indirizzo di PEC attivato
dallo studio è il seguente:
notifiche@pec.studiolegalealessandrodoria.it . Si
ricorda che NON è possibile inviare e-mail da una casella NON
certificata ad una PEC, ragion per cui si invita ad inviare i messaggi
"normali" utilizzando l'indirizzo presente nella sezione "Contatti".
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12 Giugno 2008: Negato il matrimonio canonico per impotenza di lui.
Decisione corretta.
Fa discutere,in questi giorni, un episodio di cronaca che ha come
protagonisti due neo sposi di Viterbo, ai quali è stata negata la
celebrazione del matrimonio canonico, da parte del Vescovo, in quanto lo
sposo, affetto da paraplegia a seguito di incidente stradale, non sarebbe
in grado di procreare. Sebbene l’episodio sia da censurare sotto un
profilo umano, da un punto di vista squisitamente giuridico l’atto del
Vescovo è da condividere. Vediamo perché.
Il codex juris canonici, infatti, ai canoni 1073-1094 prevede, tra i casi
di impedimento del matrimonio (impedimenti dirimenti), l'impotenza
copulativa (o "coeundi"), cioè l'incapacità all’unione fisica dei coniugi
che per sua stessa natura rende nullo il matrimonio, se perpetua ed
antecendente al matrimonio stesso.
Vi è da rilevare, poi, che l'unica impotenza che rende nullo il
matrimonio è quella "coeundi" e non quella "generandi".
Secondo autorevoli canonisti bisogna, infatti, distinguere due momenti
dell'accoppiamento sessuale: l'opera umana, che consiste nella "penetratione
membri virilis in vaginam et veri seminis effusione in eadem " e l'opera
della natura, consistente in "transitu spermatis ad interiora, descensu
ovuli in uterum per tubas fallopianas, fecundatione ovuli maturi,
evolutione foetus in utero et partu".
Il primo momento, l'azione umana, la semplice congiunzione carnale “che
quasi confonde per un istante le due persone in un corpo solo” (Canuto -
Tovo, Medicina Legale e delle Assicurazioni, Piccin) , può avverare
l'atto per cui (canone 1061) "coniuges fiat una caro" e il matrimonio
viene consumato. Perciò esclusivamente l'incapacità a tale atto mina il
matrimonio nella sua essenza, mentre l'impossibilità alle funzioni del
secondo momento (azione della natura) costituisce la sterilitas, la quale
"nec prohibet nec dirimit".
In letteratura medica, l’impotenza copulativa può essere dovuta a vari
fattori quali, tra gli altri, la paralisi dei nervi motori, a traumi
nervosi della regione perineale, a lesioni del midollo spinale. A tal
proposito si deve evidenziare che l’accertamento dell’impotenza è compito
dei periti, i quali devono giungere a una conclusione sicura, in base a
dati obbiettivi che rendano manifesta l’impotenza stessa. Un’impotenza
solamente presunta non dovrebbe condurre alla nullità.
Giova ricordare, inoltre, che non rientra nei poteri del Vescovo quello
di poter dispensare i cosiddetti impedimenti di “diritto divino”, quali,
appunto, l’impotenza, il vincolo precedente, l’età e la consanguineità,
essendo Egli (qualora rivesta la qualifica di Vescovo Diocesano),
deputato a dispensare esclusivamente gli impedimenti di diritto
ecclesiastico (c.d. diritto umano), qualora ne ricorrano i presupposti.
Tra l’altro anche qualora il matrimonio fosse ritenuto valido, è
possibile chiederne lo scioglimento anche successivamente qualora non
segua l'atto di per sè idoneo alla generazione della prole (“matrimonio
rato e non consumato”).
E anche agli effetti civili è possibile chiederne lo scioglimento
invocando l'art. 3 della Legge 898/70 (Legge sul divorzio) che tra le
cause di cessazione degli effetti civili prevede, appunto, la non
consumazione del matrimonio.
E’ evidente, quindi, la legittimità della scelta del presule, in quanto
gli sposi viterbesi devono essere considerati, in punto di diritto,
inabili a contrarre validamente un matrimonio canonico. (A.D.)
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20 Febbraio 2008: FENOMENO STALKING: i molestatori avranno vita breve !
In quest’ultimo periodo i “media” stanno affrontando con particolare
attenzione il c.d. fenomeno dello “stalking”, evento tristemente noto e
che colpisce soprattutto gli individui di sesso femminile. Ma di cosa si
tratta esattamente ?
Il termine inglese “stalking” (letteralmente: “appostamento”) indica
tutta una serie di atteggiamenti tramite i quali un soggetto, denominato
“stalker”, perseguita e affligge un’altra persona con appostamenti,
intrusioni, tentativi di contatto fisico e verbale come ad esempio
telefonate, invio di sms, lettere, richieste di incontri tali da
provocare nella vittima un perenne stato d’ansia, di paura e che
compromette la sua vita di relazione, le attività realizzatrici della
persona, un vero e proprio danno esistenziale, insomma.
Secondo studi sociologici è stato appurato che nella maggior parte dei
casi lo stalker altro non è che un ex partner, il quale agisce per
tentare di ripristinare il precedente rapporto sentimentale oppure per
vendicarsi per essere stato lasciato. Tuttavia la tipologia di questi
“molestatori” è piuttosto variegata: un collega di lavoro, un semplice
conoscente, un perfetto estraneo, tutti motivati dal desiderio di
instaurare una sorta di relazione con la vittima oppure dal vendicarsi
per un torto subito. L’elemento in comune rimane sempre, però, sempre il
medesimo: un comportamento intrusivo, ripetitivo e insistente, tale da
causare un forte stress psicologico nella vittima, soprattutto causato
dalla paura per la propria incolumità fisica.
Tuttavia sino ad oggi, un così grave comportamento che, purtroppo, è
frequentissimo nelle relazioni sociali, non ha trovato una adeguata
tutela giuridica (al contrario di altri Stati), infatti esso non è
previsto dalla nostra legislazione come fattispecie integrante un
illecito penale.
Nel nostro ordinamento, infatti, le condotte degli “stalker” sono
considerate perseguibili soltanto quanto integrano il reato di “molestia
o disturbo alle persone” (art. 660 c.p.), punito con una semplice
contravvenzione (arresto fino a 6 mesi e ammenda di 516 euro), oppure
quando sfociano in altri episodi penalmente rilevanti quali, come
purtroppo e spesso accade, le molestie sessuali o addirittura le lesioni
fisiche e l’omidicio.
Tuttavia tale, pericoloso, fenomeno sociale sembra destinato ad essere
regolamentato: poche settimane fa, infatti, la Commissione Giustizia
della Camera ha approvato un disegno di Legge che, finalmente, introduce
il c.d. reato di “stalking” nel nostro codice penale (artt. 612 bis e 612
ter) come fattispecie autonoma.
Secondo tale legge non soltanto le pene verranno inasprite ulteriormente
(reclusione da 6 mesi a 4 anni), ma sarà previsto lo strumento della
“diffida”, che permetterà alla vittima di poter intimare formalmente allo
stalker l’astensione dal compimento di ulteriori atti persecutori. Un
aiuto non da poco, posto che fino ad oggi il soggetto perseguitato non
può bloccare in alcun modo il persecutore e tali forme di intrusione, se
non stroncate efficacemente in anticipo, spesso portano a una escalation
di violenza con risultati spesso tragici per la vittima. Risulta,
infatti, che almeno il 10% degli omicidi volontari ha un prologo nello
stalking e almeno il 50% di donne che ha subito una violenza fisica o
sessuale ha lamentato un precedente di stalking.
Non ci resta che auspicare che tale legge, magari con una procedura
d’urgenza, entri in vigore quanto prima e che tante vittime perseguitate,
minacciate, pedinate e indifese davanti alla legge possano finalmente
trovare adeguata tutela per la propria esistenza e incolumità. (A.D.)
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20 Gennaio 2008: IL GIUDICE STABILISCE: CHI NON VUOLE WINDOWS POTRA’
ESSERE RIMBORSATO.
Una sentenza di qualche mese fa che è passata in sordina (tranne che per
gli addetti ai lavori), ma dal contenuto fortemente innovativo, ha
previsto che nell’acquistare un pc, si può chiedere uno rimborso sul
prezzo se NON si vuole usare quel determinato sistema operativo pre
installato sul computer stesso (nel 100% dei casi un prodotto della
Microsoft).
Tale sentenza apre una breccia enorme sul muro dei software preinstallati
che mai come in questo periodo fa parlare di se e crea un precedente che
potrebbe cambiare il mercato italiano dei pc, specialmente dei notebook.
Ma facciamo un passo indietro: acquistando oggi un computer, ci si trova
in una situazione alquanto vessatoria: non si può scegliere il sistema
operativo con il quale farlo funzionare, ma si è costretti ad accettare
tout court quello “imposto” dal produttore del pc (grazie ad accordi
commerciali intercorsi con la Microsoft), naturalmente pagandolo, facendo
lievitare il costo del prodotto finale.
Orbene, a seguito di procedimento giurisdizionale promosso da un membro
dell’ADUC (una tra le più note associazioni dei consumatori), il giudice
di pace di Firenze, dott. Lo Tufo, con la sentenza del 28 Settembre 2007,
ha condannato la HP, nota azienda leader nella produzione di pc
portatili, a rimborsare il cliente del costo del sistema operativo
Windows XP Home Edition e del software Works 8 (per un totale di 140
euro), previa restituzione, da parte del cliente, dei cd-rom contenenti i
software in questione.
Al momento dell’installazione del software, infatti, il contratto di
licenza avverte che, qualora il consumatore non dovesse accettarlo, esso
andrebbe restituito alla casa madre. E’ di palmare evidenza, quindi, che
tale restituzione lascerebbe il consumatore con un prodotto diverso e di
minor valore commerciale rispetto a quello pagato.
Da questo assunto ne è scaturita la condanna del giudice all’azienda
Hewlett Packard Italia a rimborsare il costo dell’intero software non
accettato. Si è riconosciuta, quindi, una vera e propria responsabilità
contrattuale in capo alla azienda, e a nulla sono valse le difese di
quest’ultima, la quale asseriva che i pc venduti godono di una
“inscindibilità commerciale” (quindi non possono essere venduti
separatamente dal sistema operativo) e che le condizioni contrattuali
vengono stabilite unilateralmente dalla Microsoft.
Con un ragionamento logico-giuridico molto pregnante, il giudice, invece,
ha ribadito che l’HP non può non conoscere le condizioni stabilite dalla
stessa Microsoft e che esse sono frutto di accordi commerciali stipulati
da entrambe le aziende.
Vi è da aggiungere che il giudicante non ha tuttavia stabilito come la
restituzione del software e il relativo rimborso debbano avvenire,
limitandosi a chiarire che: “le clausole contrattuali vanno eseguite in
buona fede, e perciò astenendosi da condotte vessatorie e
ostruzionistiche, come stabilisce l’art. 1375 cod.civ.”.
Cosa fare adesso ? Una volta acquistato un pc è necessario, quindi, non
accettare il contratto che appare sul video durante l’installazione (c.d.
“EULA”) oppure, come spesso accade, qualora il sistema operativo fosse
già installato, è fondamentale NON usarlo, magari tramite una
formattazione preventiva del computer! Successivamente bisognerà
contattare l’azienda produttrice del prodotto per chiedere le modalità
per la restituzione e il rimborso. Sull’ottimo sito dell’ADUC, oltre ad
avere ulteriori informazioni in merito, è anche possibile scaricare un
modulo con il quale chiedere il rimborso all’azienda produttrice. (A.D.)
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20 Dicembre 2007: CLASS ACTION…rivoluzione per i consumatori o pasticcio
all’italiana ?
Sta suscitando clamore e discussioni una nuova norma (introdotta nella
Finanziaria 2008), che prevede una nuova e, per tanti aspetti,
rivoluzionaria tutela per i consumatori che si ritengono danneggiati
dalle multinazionali e dalle grandi imprese nostrane.
Stiamo parlando delle c.d. “Class Action”, da noi definite “azioni
collettive” che tanto successo hanno negli Stati Uniti (risale,
addirittura, alla fine degli anni ’30 una prima, significativa, norma in
tal senso), ma anche in tante altre nazioni.
Ma di cosa si tratta esattamente ? L’azione collettiva è un’azione che
permette di tutelare i diritti di tantissimi consumatori che abbiano
subito un danno (danni da fumo, da prodotti difettosi, da pubblicità
ingannevole ecc.) attraverso la promozione di un giudizio da parte di uno
o alcuni membri che fungono da rappresentanti di una “classe” di
individui lesi in un medesimo diritto; in questo modo, l’eventuale
sentenza di condanna della multinazionale al risarcimento dei danni ,
produrrà effetti nei confronti di tutti i soggetti interessati, anche
quelli che non hanno partecipato al processo.
Oggi, in Italia, se un gruppo di cittadini-consumatori intendesse adire
le vie giudiziarie contro un ente privato o pubblico, dovrebbe attivarsi
in maniera più o meno individuale. In questo caso la disparità di forze
in campo sarebbe macroscopica: da un lato il colosso di turno (una banca,
un’assicurazione ecc.) e dall’altra il singolo individuo con il proprio
avvocato (e con relative spese legali) !!! Insomma Davide contro Golia.
Con l’ingresso della class action, invece, si introduce nel nostro
ordinamento processuale un meccanismo mediante il quale si potrà
richiedere, con un unico giudizio, il risarcimento del danno patito da
cento, mille, diecimila cittadini che singolarmente non avrebbero mai
affrontato un tale processo, lasciando così impunite le imprese
scorrette.
Una grande vittoria per i consumatori, quindi ? A giudicare dalla norma
suddetta , ci sono alcuni punti che lasciano un po’ perplessi:
innanzitutto non sarà possibile, come avviene negli U.S.A., per il
singolo cittadino (o per una associazione dei consumatori) promuovere
direttamente un’azione giudiziaria, ma tale diritto spetterebbe soltanto
ad alcune grandi associazioni preventivamente autorizzate dal Governo
(tralasciando, quindi, quelle meno rappresentative). Giova ricordare
come, dal punto di vista della legittimazione ad agire in giudizio, il
legislatore ha dovuto fare i conti con l’art. 24 della Costituzione, ,
che riconosce ad ogni cittadino il diritto individuale ad agire per fare
valere i propri diritti, diritto che non può essere compromesso e
“compresso” da alcun giudice senza l’assenso del danneggiato. Di guisa
che per aderire alla “classe” il consumatore italiano dovrà
esplicitamente dichiararlo, al contrario del consumatore americano che
potrà benissimo rimanere inerte.
In secondo luogo, mentre negli Stati Uniti, come dicevamo, in caso di
vittoria della class action è previsto un rimborso automatico al
consumatore, in Italia, al contrario, il cittadino dovrebbe comunque
avviare un’ ulteriore azione giudiziaria individuale per veder
riconosciuto il risarcimento che gli spetta: ciò vorrebbe dire metter
mani al portafogli ed ingolfare nuovamente la giustizia con migliaia di
nuovi processi ! E’ di palmare evidenza, quindi, che una norma così
ideata vanificherebbe in parte gli indubbi benefici che il singolo
utente-cittadino-consumatore potrebbe trarne.
Tuttavia, nel momento in cui scrivo, la procedura definitiva è stata
inserita nella Legge Finanziaria 2008 e tale,ultimo, problema sembra
essere risolto prevedendo che la sentenza di condanna costituisca titolo
esecutivo, anche avvalendosi, successivamente alla sentenza, di apposite
“camere di conciliazione” che mettano d’accordo imprese e consumatori.
Staremo a vedere se il consumatore potrà realmente cantar vittoria o se
abbiamo assistito all’ennesimo tentativo (andato male) di riforme a metà.
Ne riparleremo. (A.D.)
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