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21 Giugno 2010: Qualifica di Conciliatore Specializzato

 

Dal 15 Giugno 2010, l'Avv. D'Oria è abilitato alla qualifica di CONCILIATORE SPECIALIZZATO, ai sensi del D.M. 222/2004, così come prescritto nel Decreto Dirigenziale del 24 Luglio 2006 del Ministero della Giustizia

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09 Luglio 2009: PEC dello Studio Legale Alessandro D'Oria

 

In ottemperanza all' art. 16,comma 7 del Decreto Legge n. 185 del 29 Novembre 2008 (convertito in Legge n.2 del 28 Gennaio 2009), questo Studio Legale è fornito di "Posta Elettronica Certificata" (di seguito denominata "PEC"), mediante la quale è possibile inviare documenti con l'identica valenza probatoria e legale della raccomandata con ricevuta di ritorno. L'indirizzo di PEC attivato dallo studio è il seguente: notifiche@pec.studiolegalealessandrodoria.it . Si ricorda che NON è possibile inviare e-mail da una casella NON certificata ad una PEC, ragion per cui si invita ad inviare i messaggi "normali" utilizzando l'indirizzo presente nella sezione "Contatti".

 

 

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12 Giugno 2008: Negato il matrimonio canonico per impotenza di lui. Decisione corretta.


Fa discutere,in questi giorni, un episodio di cronaca che ha come protagonisti due neo sposi di Viterbo, ai quali è stata negata la celebrazione del matrimonio canonico, da parte del Vescovo, in quanto lo sposo, affetto da paraplegia a seguito di incidente stradale, non sarebbe in grado di procreare. Sebbene l’episodio sia da censurare sotto un profilo umano, da un punto di vista squisitamente giuridico l’atto del Vescovo è da condividere. Vediamo perché.

Il codex juris canonici, infatti, ai canoni 1073-1094 prevede, tra i casi di impedimento del matrimonio (impedimenti dirimenti), l'impotenza copulativa (o "coeundi"), cioè l'incapacità all’unione fisica dei coniugi che per sua stessa natura rende nullo il matrimonio, se perpetua ed antecendente al matrimonio stesso.

Vi è da rilevare, poi, che l'unica impotenza che rende nullo il matrimonio è quella "coeundi" e non quella "generandi".

Secondo autorevoli canonisti bisogna, infatti, distinguere due momenti dell'accoppiamento sessuale: l'opera umana, che consiste nella "penetratione membri virilis in vaginam et veri seminis effusione in eadem " e l'opera della natura, consistente in "transitu spermatis ad interiora, descensu ovuli in uterum per tubas fallopianas, fecundatione ovuli maturi, evolutione foetus in utero et partu".

Il primo momento, l'azione umana, la semplice congiunzione carnale “che quasi confonde per un istante le due persone in un corpo solo” (Canuto - Tovo, Medicina Legale e delle Assicurazioni, Piccin) , può avverare l'atto per cui (canone 1061) "coniuges fiat una caro" e il matrimonio viene consumato. Perciò esclusivamente l'incapacità a tale atto mina il matrimonio nella sua essenza, mentre l'impossibilità alle funzioni del secondo momento (azione della natura) costituisce la sterilitas, la quale "nec prohibet nec dirimit".

In letteratura medica, l’impotenza copulativa può essere dovuta a vari fattori quali, tra gli altri, la paralisi dei nervi motori, a traumi nervosi della regione perineale, a lesioni del midollo spinale. A tal proposito si deve evidenziare che l’accertamento dell’impotenza è compito dei periti, i quali devono giungere a una conclusione sicura, in base a dati obbiettivi che rendano manifesta l’impotenza stessa. Un’impotenza solamente presunta non dovrebbe condurre alla nullità.

Giova ricordare, inoltre, che non rientra nei poteri del Vescovo quello di poter dispensare i cosiddetti impedimenti di “diritto divino”, quali, appunto, l’impotenza, il vincolo precedente, l’età e la consanguineità, essendo Egli (qualora rivesta la qualifica di Vescovo Diocesano), deputato a dispensare esclusivamente gli impedimenti di diritto ecclesiastico (c.d. diritto umano), qualora ne ricorrano i presupposti.

Tra l’altro anche qualora il matrimonio fosse ritenuto valido, è possibile chiederne lo scioglimento anche successivamente qualora non segua l'atto di per sè idoneo alla generazione della prole (“matrimonio rato e non consumato”).

E anche agli effetti civili è possibile chiederne lo scioglimento invocando l'art. 3 della Legge 898/70 (Legge sul divorzio) che tra le cause di cessazione degli effetti civili prevede, appunto, la non consumazione del matrimonio.

E’ evidente, quindi, la legittimità della scelta del presule, in quanto gli sposi viterbesi devono essere considerati, in punto di diritto, inabili a contrarre validamente un matrimonio canonico. (A.D.)

 

 

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20 Febbraio 2008: FENOMENO STALKING: i molestatori avranno vita breve !


In quest’ultimo periodo i “media” stanno affrontando con particolare attenzione il c.d. fenomeno dello “stalking”, evento tristemente noto e che colpisce soprattutto gli individui di sesso femminile. Ma di cosa si tratta esattamente ?

Il termine inglese “stalking” (letteralmente: “appostamento”) indica tutta una serie di atteggiamenti tramite i quali un soggetto, denominato “stalker”, perseguita e affligge un’altra persona con appostamenti, intrusioni, tentativi di contatto fisico e verbale come ad esempio telefonate, invio di sms, lettere, richieste di incontri tali da provocare nella vittima un perenne stato d’ansia, di paura e che compromette la sua vita di relazione, le attività realizzatrici della persona, un vero e proprio danno esistenziale, insomma.

Secondo studi sociologici è stato appurato che nella maggior parte dei casi lo stalker altro non è che un ex partner, il quale agisce per tentare di ripristinare il precedente rapporto sentimentale oppure per vendicarsi per essere stato lasciato. Tuttavia la tipologia di questi “molestatori” è piuttosto variegata: un collega di lavoro, un semplice conoscente, un perfetto estraneo, tutti motivati dal desiderio di instaurare una sorta di relazione con la vittima oppure dal vendicarsi per un torto subito. L’elemento in comune rimane sempre, però, sempre il medesimo: un comportamento intrusivo, ripetitivo e insistente, tale da causare un forte stress psicologico nella vittima, soprattutto causato dalla paura per la propria incolumità fisica.

Tuttavia sino ad oggi, un così grave comportamento che, purtroppo, è frequentissimo nelle relazioni sociali, non ha trovato una adeguata tutela giuridica (al contrario di altri Stati), infatti esso non è previsto dalla nostra legislazione come fattispecie integrante un illecito penale.

Nel nostro ordinamento, infatti, le condotte degli “stalker” sono considerate perseguibili soltanto quanto integrano il reato di “molestia o disturbo alle persone” (art. 660 c.p.), punito con una semplice contravvenzione (arresto fino a 6 mesi e ammenda di 516 euro), oppure quando sfociano in altri episodi penalmente rilevanti quali, come purtroppo e spesso accade, le molestie sessuali o addirittura le lesioni fisiche e l’omidicio.

Tuttavia tale, pericoloso, fenomeno sociale sembra destinato ad essere regolamentato: poche settimane fa, infatti, la Commissione Giustizia della Camera ha approvato un disegno di Legge che, finalmente, introduce il c.d. reato di “stalking” nel nostro codice penale (artt. 612 bis e 612 ter) come fattispecie autonoma.

Secondo tale legge non soltanto le pene verranno inasprite ulteriormente (reclusione da 6 mesi a 4 anni), ma sarà previsto lo strumento della “diffida”, che permetterà alla vittima di poter intimare formalmente allo stalker l’astensione dal compimento di ulteriori atti persecutori. Un aiuto non da poco, posto che fino ad oggi il soggetto perseguitato non può bloccare in alcun modo il persecutore e tali forme di intrusione, se non stroncate efficacemente in anticipo, spesso portano a una escalation di violenza con risultati spesso tragici per la vittima. Risulta, infatti, che almeno il 10% degli omicidi volontari ha un prologo nello stalking e almeno il 50% di donne che ha subito una violenza fisica o sessuale ha lamentato un precedente di stalking.

Non ci resta che auspicare che tale legge, magari con una procedura d’urgenza, entri in vigore quanto prima e che tante vittime perseguitate, minacciate, pedinate e indifese davanti alla legge possano finalmente trovare adeguata tutela per la propria esistenza e incolumità. (A.D.)

 

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20 Gennaio 2008: IL GIUDICE STABILISCE: CHI NON VUOLE WINDOWS POTRA’ ESSERE RIMBORSATO.


Una sentenza di qualche mese fa che è passata in sordina (tranne che per gli addetti ai lavori), ma dal contenuto fortemente innovativo, ha previsto che nell’acquistare un pc, si può chiedere uno rimborso sul prezzo se NON si vuole usare quel determinato sistema operativo pre installato sul computer stesso (nel 100% dei casi un prodotto della Microsoft).

Tale sentenza apre una breccia enorme sul muro dei software preinstallati che mai come in questo periodo fa parlare di se e crea un precedente che potrebbe cambiare il mercato italiano dei pc, specialmente dei notebook.

Ma facciamo un passo indietro: acquistando oggi un computer, ci si trova in una situazione alquanto vessatoria: non si può scegliere il sistema operativo con il quale farlo funzionare, ma si è costretti ad accettare tout court quello “imposto” dal produttore del pc (grazie ad accordi commerciali intercorsi con la Microsoft), naturalmente pagandolo, facendo lievitare il costo del prodotto finale.

Orbene, a seguito di procedimento giurisdizionale promosso da un membro dell’ADUC (una tra le più note associazioni dei consumatori), il giudice di pace di Firenze, dott. Lo Tufo, con la sentenza del 28 Settembre 2007, ha condannato la HP, nota azienda leader nella produzione di pc portatili, a rimborsare il cliente del costo del sistema operativo Windows XP Home Edition e del software Works 8 (per un totale di 140 euro), previa restituzione, da parte del cliente, dei cd-rom contenenti i software in questione.

Al momento dell’installazione del software, infatti, il contratto di licenza avverte che, qualora il consumatore non dovesse accettarlo, esso andrebbe restituito alla casa madre. E’ di palmare evidenza, quindi, che tale restituzione lascerebbe il consumatore con un prodotto diverso e di minor valore commerciale rispetto a quello pagato.

Da questo assunto ne è scaturita la condanna del giudice all’azienda Hewlett Packard Italia a rimborsare il costo dell’intero software non accettato. Si è riconosciuta, quindi, una vera e propria responsabilità contrattuale in capo alla azienda, e a nulla sono valse le difese di quest’ultima, la quale asseriva che i pc venduti godono di una “inscindibilità commerciale” (quindi non possono essere venduti separatamente dal sistema operativo) e che le condizioni contrattuali vengono stabilite unilateralmente dalla Microsoft.

Con un ragionamento logico-giuridico molto pregnante, il giudice, invece, ha ribadito che l’HP non può non conoscere le condizioni stabilite dalla stessa Microsoft e che esse sono frutto di accordi commerciali stipulati da entrambe le aziende.

Vi è da aggiungere che il giudicante non ha tuttavia stabilito come la restituzione del software e il relativo rimborso debbano avvenire, limitandosi a chiarire che: “le clausole contrattuali vanno eseguite in buona fede, e perciò astenendosi da condotte vessatorie e ostruzionistiche, come stabilisce l’art. 1375 cod.civ.”.

Cosa fare adesso ? Una volta acquistato un pc è necessario, quindi, non accettare il contratto che appare sul video durante l’installazione (c.d. “EULA”) oppure, come spesso accade, qualora il sistema operativo fosse già installato, è fondamentale NON usarlo, magari tramite una formattazione preventiva del computer! Successivamente bisognerà contattare l’azienda produttrice del prodotto per chiedere le modalità per la restituzione e il rimborso. Sull’ottimo sito dell’ADUC, oltre ad avere ulteriori informazioni in merito, è anche possibile scaricare un modulo con il quale chiedere il rimborso all’azienda produttrice. (A.D.)

 

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20 Dicembre 2007: CLASS ACTION…rivoluzione per i consumatori o pasticcio all’italiana ?


Sta suscitando clamore e discussioni una nuova norma (introdotta nella Finanziaria 2008), che prevede una nuova e, per tanti aspetti, rivoluzionaria tutela per i consumatori che si ritengono danneggiati dalle multinazionali e dalle grandi imprese nostrane.

Stiamo parlando delle c.d. “Class Action”, da noi definite “azioni collettive” che tanto successo hanno negli Stati Uniti (risale, addirittura, alla fine degli anni ’30 una prima, significativa, norma in tal senso), ma anche in tante altre nazioni.

Ma di cosa si tratta esattamente ? L’azione collettiva è un’azione che permette di tutelare i diritti di tantissimi consumatori che abbiano subito un danno (danni da fumo, da prodotti difettosi, da pubblicità ingannevole ecc.) attraverso la promozione di un giudizio da parte di uno o alcuni membri che fungono da rappresentanti di una “classe” di individui lesi in un medesimo diritto; in questo modo, l’eventuale sentenza di condanna della multinazionale al risarcimento dei danni , produrrà effetti nei confronti di tutti i soggetti interessati, anche quelli che non hanno partecipato al processo.

Oggi, in Italia, se un gruppo di cittadini-consumatori intendesse adire le vie giudiziarie contro un ente privato o pubblico, dovrebbe attivarsi in maniera più o meno individuale. In questo caso la disparità di forze in campo sarebbe macroscopica: da un lato il colosso di turno (una banca, un’assicurazione ecc.) e dall’altra il singolo individuo con il proprio avvocato (e con relative spese legali) !!! Insomma Davide contro Golia.

Con l’ingresso della class action, invece, si introduce nel nostro ordinamento processuale un meccanismo mediante il quale si potrà richiedere, con un unico giudizio, il risarcimento del danno patito da cento, mille, diecimila cittadini che singolarmente non avrebbero mai affrontato un tale processo, lasciando così impunite le imprese scorrette.

Una grande vittoria per i consumatori, quindi ? A giudicare dalla norma suddetta , ci sono alcuni punti che lasciano un po’ perplessi: innanzitutto non sarà possibile, come avviene negli U.S.A., per il singolo cittadino (o per una associazione dei consumatori) promuovere direttamente un’azione giudiziaria, ma tale diritto spetterebbe soltanto ad alcune grandi associazioni preventivamente autorizzate dal Governo (tralasciando, quindi, quelle meno rappresentative). Giova ricordare come, dal punto di vista della legittimazione ad agire in giudizio, il legislatore ha dovuto fare i conti con l’art. 24 della Costituzione, , che riconosce ad ogni cittadino il diritto individuale ad agire per fare valere i propri diritti, diritto che non può essere compromesso e “compresso” da alcun giudice senza l’assenso del danneggiato. Di guisa che per aderire alla “classe” il consumatore italiano dovrà esplicitamente dichiararlo, al contrario del consumatore americano che potrà benissimo rimanere inerte.

In secondo luogo, mentre negli Stati Uniti, come dicevamo, in caso di vittoria della class action è previsto un rimborso automatico al consumatore, in Italia, al contrario, il cittadino dovrebbe comunque avviare un’ ulteriore azione giudiziaria individuale per veder riconosciuto il risarcimento che gli spetta: ciò vorrebbe dire metter mani al portafogli ed ingolfare nuovamente la giustizia con migliaia di nuovi processi ! E’ di palmare evidenza, quindi, che una norma così ideata vanificherebbe in parte gli indubbi benefici che il singolo utente-cittadino-consumatore potrebbe trarne.

Tuttavia, nel momento in cui scrivo, la procedura definitiva è stata inserita nella Legge Finanziaria 2008 e tale,ultimo, problema sembra essere risolto prevedendo che la sentenza di condanna costituisca titolo esecutivo, anche avvalendosi, successivamente alla sentenza, di apposite “camere di conciliazione” che mettano d’accordo imprese e consumatori. Staremo a vedere se il consumatore potrà realmente cantar vittoria o se abbiamo assistito all’ennesimo tentativo (andato male) di riforme a metà. Ne riparleremo. (A.D.)

 

 

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