16 marzo 2012
Equitalia: il debitore va sempre informato prima dell'incasso forzoso.
Uno dei tanti decreti disciplinanti il contenzioso tributario (D.L. nr. 16/2012, c.d. "semplificazioni tributarie"), all'art. 8, comma 12, ha previsto, infatti, l'obbligo, per l'agente della riscossione, di rendere noto al contribuente l'affidamento delle somme da recuperare. Tale previsione è in vigore dal 02/03/2012. Ma bisogna fare un passo indietro per capire meglio quale sia la vera agevolazione per il contribuente. L'art. 7 del D.L. nr. 70/2011, invero, dispone che l'esecuzione forzata è sospesa di diritto per un periodo di 180 giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione degli accertamenti esecutivi. Tale periodo dilatorio permetterebbe al contribuente, per esempio, di chiedere una rateazione del debito, informarsi sulle procedure più consone da seguire per il pagamento, contestare un errore di notifica dell'atto originario (ipotesi, quest'ultima, che accade sovente) ecc. Tuttavia il D.L. nr. 70/11 non prevedeva affatto che si dovesse avvisare il cittadino al momento del "passaggio di consegne", sicchè la determinazione del dies a quo dal quale conteggiare i 180 giorni risultava pressocchè impossibile. Fino al 02/03/2012, appunto. A partire da tale data, il contribuente dovrà essere avvisato con "raccomandata semplice": ("l'informativa, che riguarda solo la mera circostanza dell'affidamento in carico e prescinde da ogni riferimento al contenuto sostanziale dell'atto, è inviata con raccomandata semplice all'indirizzo al quale è stato notificato l'atto impositivo/esecutivo").
Qui di seguito una tabella riassuntiva dell'iter di riscossione per pretese tributarie (riportato da "Italia Oggi" del 12/03/2012):
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