20 dicembre 2013

Tanti auguri !

Il Natale è gioia, la stessa che si legge nei volti di tutti noi. Il Natale è amore, perché ci si riscopre più sensibili ai bisogni altrui. Il Natale è unione, per tutti coloro che cercano e vogliono un legame forte e duraturo. Ma il Natale è anche...gli auguri ! E quindi tantissimi auguri a voi tutti dallo Studio Legale Avv. Alessandro D'Oria !!!

02 agosto 2013

Chiusura per ferie estive





Lo Studio Legale D'Oria, nell'augurare una buona estate a tutti, ricorda che osserverà la chiusura dal 5 Agosto al 30 Agosto. Per urgenze, è possibile comunque contattare lo studio al nr. 338/74.35.396 oppure per email all'indirizzo info@studiolegalealessandrodoria.it.  

23 luglio 2013

Demansionamento ex art. 2103 c.c.: il danno va sempre provato.


Nel caso di demansionamento ex art. 2103 cod.civ., il presunto danno al lavoratore deve essere provato, non potendo essere considerato in re ipsa. La Cassazione ( sent. nr. 14214, 05/06/2013) torna nuovamente sulla questione, riprendendo una "storica" pronuncia delle Sezioni Unite (sent. nr. 6572/2006): per la S.C., invero, il lavoratore demansionato deve sempre e comunque dimostrare come l'attribuzione a mansioni differenti e/o meno qualificanti, abbia impoverito il suo bagaglio non soltanto professionale, ma abbia anche inciso sul suo "modus vivendi", inteso dal punto di vista delle abitudini e scelte di vita. E anche tali, ultime, circostanze devono sempre essere provate in giudizio dal lavoratore, tenendo conto della sua personalità. In altre parole, il pregiudizio non deve basarsi soltanto su una questione "tecnica" (le mansioni concretamente svolte), cioè non sarebbe sufficiente la prova di un "fare" tecnicamente meno qualificante, ma occorrerebbe anche la prova che l'attività lavorativa sia divenuta meno gratificante dal punto di vista sociale e relazionale. Non basta, quindi, un mutamento delle mansioni, ma è necessario anche il mutamento della posizione del lavoratore nella scala gerarchica aziendale, un peggioramento del rapporto tra lavoratore e realtà aziendale. In definitiva: il demansionamento deve anche mutare la personalità del soggetto, non potendo escludersi che la lesione degli interessi relazionali, connessi al rapporto di lavoro, resti sostanzialmente priva di effetti, non provochi cioè conseguenze pregiudizievoli nella sfera "soggettiva" del lavoratore, essendo garantito l'interesse prettamente patrimoniale alla prestazione retributiva.

Promessa di matrimonio: le donazioni di immobili non sono ripetibili.


Attenzione al caso in cui, come "regalo" di matrimonio, si doni un immobile al/alla futuro/a sposo/a: secondo una recente sentenza del Trib. di Taranto (28/06/2013), la donazione di un immobile non rientra nel concetto di "dono" per il quale è esperibile l'azione di restituzione ai sensi dell'art. 80 cod. civ. Nel caso in esame, infatti, l'attore, in vista dell'imminente matrimonio, aveva acquistato (ed intestato) un'abitazione alla compagna convivente. A seguito di "rottura" definitiva del rapporto con il partner, quindi, l'attore si rivolgeva al Tribunale per dichiarare l'inefficacia dell'atto di acquisto, ai sensi, appunto, dell'art. 80 cod.civ. Ma il Giudice gli ha dato torto. E ciò per diverse ragioni: innanzitutto perchè la donazione di un immobile non rientrerebbe nell'alveo contemplato dall'art. 80, in quanto quest'ultimo, definendo il termine "dono", intende identificare una categoria ben precisa di regali, e cioè tale termine deve intendersi nell'accezione "comune" popolare, di conseguenza ricevere "in regalo" un immobile non rientrerebbe nell' id quom plerumque accidit; inoltre, ricorda la sentenza in commento, ai sensi dell'art. 782 c.c., per le donazioni di immobili è sempre richiesta la forma scritta ad substantiam; orbene, se l'art. 80 c.c. contemplasse anche questo tipo di donazioni, in esso dovrebbe anche essere specificata espressamente la volontà di derogare alla regola generale della forma scritta, appunto...e così non è. Il Giudice ricorda, inoltre, che la ripetizione della donazione di immobile in vista delle future nozze è ben disciplinata dall'art. 785 cod. civ. (le c.d. donazioni obnuziali); sicchè spettava all'attore promuovere eventualmente il giudizio sulla base di quest'ultimo articolo, non potendo, il Giudice, d'ufficio, "trasformare" una richiesta ex art. 80 c.c. in una ex art. 785 c.c. (pena la violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato). Infine, la sentenza rammenta anche l'art. 809 c.c., ai sensi del quale non si potrebbe nemmeno parlare di donazione obnuziale "indiretta", in quanto, quest'ultima, assolutamente non contemplata.   

15 aprile 2013

No alla sospensione cautelare della patente se alcool test inferiore a 1,5 g/l.



  Un'interessante e recente pronuncia del Giudice di Pace di Torino (nr. 129/13) chiarisce il limite della sospensione cautelare della patente, da parte della Prefettura, a seguito di guida in stato di ebbrezza, laddove l'accertato tasso alcoolemico sia inferiore a 1,5 g/l.
  Come è noto ai più, la guida in stato di ebbrezza, una volta accertata, presuppone immediatamente la sanzione della sospensione cautelare della patente di guida (art. 223 C.d.s.), in attesa del (lungo) processo penale. Tuttavia tale impostazione, spesso, ha paventato seri dubbi di incostituzionalità agli interpreti del diritto, in quanto l'irrogazione della "sanzione amministrativa accessoria", quale, appunto, la sospensione della patente di guida, non può che essere conseguente (e quindi successiva) all'accertamento dell'illecito da parte del Giudice Penale. In altre parole, sarà il Giudice (e non il Prefetto) ad applicare, con l'eventuale sentenza di condanna, la sospensione della patente, stabilendone anche la durata.
  Ciò che avviene secondo l'id quod plerumque accidit, invece, comporta che, sempre ai sensi dell'art. 223, I° comma C.d.s, il provvedimento del Prefetto abbia valenza ed efficacia autonome, sino a quando non verrà "sostituito" da quello giudiziario, con il rischio che, in caso di assoluzione dell'imputato, il provvedimento della Prefettura pregiudichi in maniera definitiva e non più emendabile la sfera privata del (presunto) trasgressore, intesa quale libertà di circolazione, costituendo una vera e propria "sanzione afflittiva preventiva". 
  Orbene, tornando alla sentenza del Giudice di Pace, egli si è pronunciato stabilendo che la norma di cui all'art. 223 I° comma C.d.s., avente carattere generale, viene derogata tout court dalla norma speciale di cui all'art. 186, comma 9 del C.d.s., la quale prevede che il Prefetto dispone la sospensione della patente soltanto qualora dall'accertamento risulti un valore glicemico superiore a 1,5 g/l. 
  Peraltro tale pronuncia non sarebbe isolata, ma riprende e richiama una precedente sentenza del Giudice di Pace di Monopoli (Sent. 10/10/2011), ma anche una vecchia sentenza della Cassazione Civile (sez.II del 19/10/2010 nr. 18717), la quale statuisce, appunto, una sostanziale differenza tra art. 223, comma 1 C.d.s. e art. 186, comma 9 C.d.s., con la conseguenza che la sospensione possa essere comminata in via cautelare, in ogni caso, soltanto fino a quando il trasgressore non si sottoponga a visita medica per l'accertamento della sua idoneità psico-fisica alla guida (art. 119 comma 4 C.d.s.).