28 ottobre 2011

 La pubblicità informativa per i professionisti totalmente libera (in linea con l'Unione Europea): è questo, sostanzialmente, l'assunto dell'art. 3, comma 5, lettera g) della Legge 14/09/2011 nr. 148 (legge di conversione del D.L. 13/08/2011 nr. 138), passata un pò "in sordina" nei confronti di quasi tutti i professionisti, complice il periodo estivo e la plètora di provvedimenti emanati in tal periodo). In sostanza, vengono aboliti tutti i divieti riguardanti la pubblicità ed il professionista sarà pienamente libero di scegliere forme e modalità per far conoscere al pubblico la sua attività. Ecco il testo del suddetto articolo: "la pubblicita' informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attivita' professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, e' libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie". In tema di professione forense, resta da capire come tale articolo possa integrarsi con gli artt.. 5 e 17 del Codice Deontologico Forense.
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24 ottobre 2011

Avvocati da sospendere se non emettono fattura !

 Avvocati (e non solo) ancora una volta da tartassare: il comma 5 dell'articolo 2 del D.L. 138/11 introduce un sistema sanzionatorio per i professionisti che non emettano fattura, comminato dalla Agenzia delle Entrate, tramite la sospensione temporanea dall’esercizio della professione. Da Altalex: "La sanzione, immediata, scatta quando vengano contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la fattura. Nel caso in cui la violazione della omessa fatturazione sia commessa nell'esercizio in forma associata di attività professionale, la sanzione accessoria della sospensione dall’albo è disposta nei confronti di tutti gli associati. La sospensione dall’albo è disposta per un periodo da tre giorni ad un mese ed in caso di recidiva per un periodo da quindici giorni a sei mesi. Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo e viene comunicato all'ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell'albo per la relativa pubblicazione sul sito internet dell’Ordine di appartenenza".


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03 ottobre 2011

Danno da fermo tecnico. Le precisazioni della Cassazione.

 
Interessante pronuncia della Cassazione in merito al c.d. danno da "fermo tecnico" dell'autoveicolo (per esempio il non utilizzo - causa ricovero in autofficina - a seguito di sinistro automobilistico): secondo la S.C, infatti (sent. nr. 09.08.2011 n° 17135), il danno patito per l'inutilizzo del mezzo prevede un risarcimento in re ipsa, e cioè le "spese di gestione" del veicolo (bollo, assicurazione) e il "naturale deprezzamento del valore" che, in quanto tali, NON devono essere dimostrate dal danneggiato; ed infine il "danno da inutilizzo" (non potersi recare al lavoro, usare un'auto sostitutiva ecc.), il quale, al contrario deve essere sempre dimostrato dal danneggiato in concreto, non potendosi desumere in via presuntiva.
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