25 febbraio 2012

La sentenza "scomparsa" contro Equitalia...


Leggendo per caso il settimanale "L'Espresso" in edicola oggi, a pag. 136, mi soffermo su un curioso articolo: parla di una sentenza della Cassazione praticamente "fatta sparire" dagli archivi perchè andrebbe contro ad Equitalia ed a favore del contribuente. Si tratterebbe della fantomatica sentenza nr. 3701 del 2007 la quale, sempre a dire dell'autore, non comparirebbe nemmeno nelle banche dati giuridiche più blasonate e quindi sarebbe sconosciuta a molti. Prima di capire di cosa si tratta, mi viene l'istinto di fare una piccola ricerca: apro l'unica (e costosa) banca dati on line in mio possesso, la "De Jure" della Giuffrè ed inserisco gli estremi della sentenza: eccola, appare immediatamente, per esteso.
Ancora, inserisco i termini chiave ("sentenza nr. 3701/2007") su Google e mi appaiono svariate pagine che ne parlano, soprattutto discussioni in forums riguardanti l'applicazione di tale sentenza alle cartelle esattoriali derivanti da multe autostradali. Quindi anche in questo caso la sentenza (che, devo ammettere, io non conoscevo) appare, eccome. Ma vediamo che cosa statuisce: in soldoni, gli interessi del 10% semestrali applicati da Equitalia a seguito di "multe" non pagate, derivanti da circolazione stradale, sono illegittimi e quindi andrebbero restituiti. Infatti l'art. 203, comma 3 C.d.s., in deroga all'art. 27,  L.689/89, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata, "prevede l'iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%". Ma, come spesso accade nei casi in cui una parte in causa sia la P.A., tale importante principio è stato completamente disatteso da parte di Equitalia la quale, dal 2007 ad oggi, ha continuato pervicacemente ad applicare il rincaro. In definitiva, ogni cartella esattoriale andrebbe accuratamente esaminata e, se necessario, andrebbe presentato ricorso per l'annullamento. 

16 febbraio 2012

Abrogazione "Porcellum"...non è detta l'ultima parola.



Anche Celentano ieri, al festival di Sanremo, ne ha parlato in maniera veemente: la Corte Costituzionale (sent. nr. 13/12) non ha ammesso il referendum proposto contro l'attuale legge elettorale (il c.d. "porcellum", Legge 270/2005). Ma, nonostante le forti contestazioni del "re degli ignoranti", la Consulta, a mio avviso, ha operato correttamente, in punto di diritto. Ha escluso, infatti, la c.d. "reviviscenza" della legge. E cioè l'abrogazione tout court dell'attuale legge elettorale non soltanto avrebbe creato un pericoloso vuoto normativo su materia essenziale per la nostra costituzione ma, inoltre, sarebbe  stato impossibile far "rivivere" automaticamente la vecchia legge elettorale (la c.d. "Tatarellum")...per dirla come qualcuno (in maniera poco pertinente ma molto efficace), è come se, abolendo l'ergastolo, tornasse in vigore automaticamente la pena di morte: evidentemente una aberrazione giuridica senza eguali. Ma la parola "fine" sulla vicenda non è ancora stata pronunciata: due avvocati milanesi, infatti (Francesco Pensato e Mario Franzosi) hanno depositato un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in quanto l'attuale sistema elettorale violerebbe il diritto del cittadino alle "libere elezioni", precludendo, di fatto, di scegliere il proprio candidato. «La ratio di tale innovazione», spiegano i due avvocati, «non è comprensibile. Essa forse risponde al fine di rafforzare la posizione dei vertici nazionali dei partiti. Soluzione questa di evidente contrasto con la Costituzione e con elementari regole di democrazia». «Detta innovazione è di grande rilievo giuridico e pratico. Essa è aggravata», si legge nel ricorso, «per il fatto che i vertici nazionali dei partiti hanno anche il potere di scegliere e far dichiarare eletti i candidati da loro preferiti, con il semplice accorgimento di collocarli (o farli collocare) nei primi posti della lista, ovviamente entro il numero massimo utile (facilmente prevedibile) per ottenere l’elezione". Ciò violerebbe, di fatto, l'art. 3 del primo protocollo della Convenzione dei Diritti dell'Uomo del 1952, ("le parti contraenti si impegnano a organizzare, ad intervalli regolari, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell’opinione del popolo"). In definitiva, come spesso accade, l'ultima parola spetta alla Corte di Strasburgo, in attesa che l'unico organo deputato a dire la sua, e cioè il Parlamento Italiano, prenda una posizione sulla questione e non rimanga inerte come successo fino ad oggi. 

10 febbraio 2012

Cedibile il credito derivante da sinistro automobilistico


Affrontiamo, oggi, un tema che potrebbe essere scontato per i più avvezzi alla materia dell'infortunistica stradale, ma magari non per i "non addetti ai lavori". E cioè se il credito al risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale possa costituire oggetto di cessione. La Cassazione (Sez.Civ. III 10/01/12 nr. 51) risponde in maniera positiva. 
Nella fattispecie, il caso de quo riguarda il c.d. "fermo tecnico" dell'autoveicolo (qui  un mio commento sulla definizione di fermo tecnico): il danneggiato a seguito di sinistro stradale, invero, si vedeva costretto a ricoverare la sua autovettura in officina e, conseguentemente, a noleggiare (a pagamento) un auto da agenzia specializzata. Nel successivo processo civile, l'agenzia si "sostituiva" al danneggiato, affermando che per l'avvenuta cessione del credito aveva acquisito una legittimazione attiva processuale. Tuttavia il giudice di pace adito rigettava la costituzione, motivo per cui l'agenzia stessa ricorreva alla Suprema Regolatrice. Questo, in sintesi, il principio di diritto espresso: l'art. 1260 c.c. prevede espressamente la libera cessione del credito e, laddove non esista un espresso divieto normativo, è sufficiente il mero accordo tra cedente (in questo caso il danneggiato) e il cessionario (l'agenzia di noleggio auto).
Corollario di tale principio è che anche il credito al risarcimento dei danni patrimoniali da sinistro stradale sia pienamente cedibile, ragion per cui il cessionario è legittimato a costituirsi in giudizio. E ciò non in virtù dell'art. 144 del D.Lgs. nr.209/2005 (che permette al solo danneggiato l'azione diretta nei confronti del proprio assicuratore), ma in virtù dell'art. 1374 c.c. (oggetto del contratto di cessione vero e proprio) e soprattutto in virtù del principio del libero esercizio della tutela giurisdizionale dei diritti. Concludendo, quindi, il cessionario può legittimamente chiedere il costo del noleggio al debitore ceduto, in via giudiziale, anche se tale debitore sia una assicurazione per la R.C.A.        


02 febbraio 2012

Ancora sulle tariffe professionali.

In questi giorni di incertezza totale sulle tariffe professionali (che bisogno c'era di emanare il decreto con cotanta urgenza, senza un'approfondita discussione in merito?), altri problemi sorgono in merito all'applicazione delle tariffe sui decreti ingiuntivi e sui precetti redatti dall'avvocato. Quanto ai primi, invero, il tribunale di Verona ha pubblicato una "tabella orientativa" (qui il pdf scaricabile) da considerare nella liquidazione del compenso.

Quanto ai precetti (nei quali avviene una sorta di "autoconteggio" delle spese legali) il problema appare di più difficile soluzione: si può attendere che venga emanato il D.M. e nel frattempo "congelare" il precetto (soluzione a mio avviso irragionevole), oppure inserire le vecchie tariffe aggiugendo un espressione del tipo :"con espressa riserva di adeguare i compensi sopraindicati ai parametri che verranno stabiliti con successivo D.M. di cui all'art.9 co.2 D.L. nr.1/12 con obbligo di restituzione dei compensi eccedenti in ipotesi percepiti", ma anche tale soluzione non sembrerebbe ovviare al problema, posto che comunque gli importi applicati potrebbero essere annullati, senza considerare eventuali problemi di ordine fiscale/contabile; infine una terza soluzione (una via di mezzo tra le precedenti): richiedere, nel precetto, l'importo capitale, gli interessi e riservarsi di chiedere in futuro le spese legali a seguito dell'emanando D.M. (ma come andrebbero richieste tali spese ? Con separato atto di precetto ? In tal caso l'avvocato dovrebbe predisporre due atti di precetto, con conseguente inutile perdita di tempo?).
Oppure, a mio avviso, stante il tenore letterale dell'art. 9 del D.L. nr.1/12, si dovrebbe, anche in caso di precetto, pattuire il compenso scritto con il proprio cliente (quello per il quale si è azionato il precetto) ed allegarlo al precetto stesso ? Speriamo che a queste domande si diano risposte certe ed in tempi brevi. Nel frattempo, il Tribunale di Cosenza, con ordinanza di ieri, 1 Febbraio 2012, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 9, commi 1 e 2 del D.L. nr.1/12, chiedendo che la Consulta, in sostanza, si pronunci sul fatto che la mancanza di una norma transitoria sia da considerarsi legittima, posto che la pericolosa vacatio legis che si sta verificando in questi giorni sta compromettendo tutto l'apparato giudiziario in merito alla liquidazione delle parcelle professionali. Avremo modo di riparlarne.