20 ottobre 2014

Come creare la propria fattura elettronica per la P.A.

Come predisporre, verificare, firmare ed inviare una fattura elettronica (in formato .xml, previsto dal Ministero) alla Pubblica Amministrazione.
All'uopo è stato utilizzato l'ottimo sito web fpa.dirittopratico.it e firma digitale fornita da Aruba.
Si ricorda, infine, che non si conoscono attualmente le specifiche necessarie per la conservazione obbligatoria delle fatture elettroniche create (in attesa di ulteriori chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate).
Non appena si avranno maggiori delucidazioni in merito, avrò cura di pubblicarle tempestivamente su questo blog.



22 maggio 2014

Breve tutorial sul Processo Civile Telematico (PCT) con Mac Os X (10.9.3).



Processo Civile Telematico al via il 30 Giugno 2014: una breve guida video per l'utilizzo con Mac Os X (Mavericks 10.9.3), chiavetta Aruba e redattore gratuito SLpct:




10 aprile 2014

Regolamento AGCOM: guerra alla pirateria o processo (fin troppo) sommario ?


Lo scorso 31 Marzo 2014 è entrato in vigore il tanto discusso regolamento AGCOM sulla tutela del diritto d'autore, avente lo scopo di contrastare in maniera efficace e soprattutto veloce la pirateria online (e radiotelevisiva), mediante un procedimento esclusivamente di natura amministrativa. Se tale  regolamento è stato accolto con favore da quasi tutti i titolari di diritti d'autore e associazioni di categoria, non è stato visto di buon occhio, al contrario, dai c.d. consumatori della rete e dai providers, i quali temono che un procedimento che non passi dal vaglio del giudice, possa compromettere irreparabilmente il diritto alla "fruizione" (e al download) dei contenuti multimediali, con delle istruttorie sommarie tali da pregiudicare la libertà di navigazione. 
Vediamo, infatti, la procedura introdotta dal suddetto regolamento: innanzitutto essa avverrà soltanto on-line (tramite il sito www.ddaonline.it), tramite una apposita istanza che dovrà essere presentata (con Posta Certificata) da colui che ritenga sia stato violato il proprio diritto d'autore. A questo punto, l'AGCOM, tramite propri funzionari, verificherà, entro 7 giorni (per la procedura ordinaria), o entro 3 giorni (per la procedura d'urgenza), se un contenuto vìoli il diritto e ordinerà al provider e/o al sito che gestisce la pagina incriminata la rimozione selettiva dell'opera. Il provider avrà appena 5 giorni (o 3 giorni per la procedura d'urgenza) per ottemperare o per presentare eventuali controdeduzioni. Infine, la decisione finale spetterà alla Commissione Servizi e Prodotti che entro 35 giorni (o 12 giorni nel "rito abbreviato") prenderà la decisione finale.   
E' palese come tale procedura presenti dei problemi di non poco conto: innanzitutto non è dato comprendere come AGCOM possa identificare (e segnalare) al gestore il contenuto specifico da rimuovere; colui che ha presentato l'istanza potrebbe aver segnalato, per esempio, la home page o una pagina generica, con il rischio che l'Autorità ordini la rimozione di intere pagine di un determinato sito, compromettendo irrimediabilmente tutti (o buona parte de) i contenuti presenti. Inoltre è sufficiente presentare semplici screenshot dell'immagine, con il rischio che, visti i veloci mutamenti delle pagine dei siti web, dopo poche ore il contenuto "incriminato" sia stato rimosso da quel link e inserito da un'altra parte. Ancora, l'AGCOM avrebbe il potere di "notificare" tutte le comunicazioni tramite posta elettronica "semplice", con il rischio che il gestore del sito (si pensi a quelli "amatoriali") non venga a conoscenza dell'effettiva comunicazione. 
Ricordiamo che la mancata ottemperanza da parte del provider, entro tre giorni dalla notifica della decisione finale (o entro un giorno per il rito abbreviato) si applicano sanzioni che vanno da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 258.000 euro (ex L. 249/97).
Queste incertezze e problematiche su tale regolamento, hanno indotto alcune associazioni di categoria (Altroconsumo, Movimento difesa del Cittadino, AssoProvider e Assintel) a ricorrere al T.A.R. del Lazio per il suo annullamento: in data 09/04/2014, in effetti, il T.A.R. ha accolto il ricorso e fissato l'udienza al 25 Giugno 2014 per discutere, nel merito, la vicenda, ritenendo la questione di particolare delicatezza e rilevanza (e quindi accogliendo anche la richiesta di "discussione urgente" ai sensi dell'art. 55 comma 10). Soddisfatti dell'esito della prima udienza, le associazioni di consumatori ora chiedono all'AGCOM una moratoria nell'applicazione del regolamento all'esame del Tar almeno fino alla sentenza di primo grado, per evitare che eventuali provvedimenti vengano assunti in base ad una norma che potrebbe essere dichiarata illegittima in tutto o in parte.
Staremo a vedere se questa "battaglia per la libertà della rete" (come da molti definita) produrrà i suoi frutti, magari con una rivisitazione del regolamento più aderente ai principi di "giusto processo" e nel contraddittorio effettivo tra le parti. 

28 marzo 2014

Il contributo unificato al vaglio della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.


Il pretestuoso e abnorme aumento del contributo unificato nel processo amministrativo, contestato all'unanimità  dagli "addetti ai lavori" soprattutto in merito ai contenziosi in materia di appalti, è stato affrontato in maniera responsabile dal T.A.R. di Trento, il quale, con ordinanza nr. 23 del 29/01/2014, ha rimesso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la valutazione dell'illegittimità della normativa italiana in tema di contributo unificato, segnalandone il possibile contrasto con le Direttive Europee in materia. 
Invero, con riferimento ai ricorsi in materia di appalti, per il pagamento del c.u., si fa genericamente riferimento al c.d. valore dell'appalto, considerando l'importo a base d'asta, laddove per il ricorrente il valore effettivo dell'appalto è il 5-10% del medesimo (così come già riconosciuto dalla giurisprudenza ai fini risarcitori). Gli importi irragionevolmente elevati del contributo unificato in tale materia, hanno avuto lo scopo, in termini pratici, di deflazionare il contenzioso (praticamente sono scomparsi i ricorsi avverso i provvedimenti di non ammissione alle gare e avverso le aggiudicazioni i ricorsi vengono necessariamente limitati ad appalti di valore estremamente elevato), comportando, in tal modo, non soltanto un minor controllo su eventuali infiltrazioni della criminalità organizzata nelle gare pubbliche, ma di fatto, limitando e compromettendo in modo irreparabile l'accesso alla giustizia. 



04 marzo 2014

Ordine degli Avvocati di Lecce: deliberata l'astensione ad oltranza da tutte le udienze !


L'assemblea del'Ordine degli Avvocati di Lecce, preso atto del fondato, grave, serio ed attuale pregiudizio all'esercizio del diritto di difesa ed ai diritti della persona, costituzionalmente garantiti e tutelati dalla convenzioni e dai trattati internazionali sui diritti dell'Uomo cui lo Stato Italiano aderisce, ha ritenuto che la gravità della situazione, nazionale e locale (a causa dei numerosi provvedimenti atti a innalzare a dismisura il costo per l'accesso alla giustizia e a svilire la funzione dell'avvocatura, nonchè la soppressione delle sedi distaccate di tribunale),  ha deliberato l'astensione da tutte le udienze civili, penali, amministrative e tributarie in conformità e con i limiti di cui agli artt. 4, 5 e 6 del Codice di Autoregolamentazione degli Avvocati, ad oltranza.  
Il 24 Marzo 2014 verrà riconvocata l'Assemblea degli iscritti per rivedere il punto della situazione e riservando ulteriori determinazioni a seguito di eventuali nuovi fatti che dovessero verificarsi prima di tale data.