Il pretestuoso e abnorme aumento del contributo unificato nel processo amministrativo, contestato all'unanimità dagli "addetti ai lavori" soprattutto in merito ai contenziosi in materia di appalti, è stato affrontato in maniera responsabile dal T.A.R. di Trento, il quale, con ordinanza nr. 23 del 29/01/2014, ha rimesso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la valutazione dell'illegittimità della normativa italiana in tema di contributo unificato, segnalandone il possibile contrasto con le Direttive Europee in materia.
Invero, con riferimento ai ricorsi in materia di appalti, per il pagamento del c.u., si fa genericamente riferimento al c.d. valore dell'appalto, considerando l'importo a base d'asta, laddove per il ricorrente il valore effettivo dell'appalto è il 5-10% del medesimo (così come già riconosciuto dalla giurisprudenza ai fini risarcitori). Gli importi irragionevolmente elevati del contributo unificato in tale materia, hanno avuto lo scopo, in termini pratici, di deflazionare il contenzioso (praticamente sono scomparsi i ricorsi avverso i provvedimenti di non ammissione alle gare e avverso le aggiudicazioni i ricorsi vengono necessariamente limitati ad appalti di valore estremamente elevato), comportando, in tal modo, non soltanto un minor controllo su eventuali infiltrazioni della criminalità organizzata nelle gare pubbliche, ma di fatto, limitando e compromettendo in modo irreparabile l'accesso alla giustizia.