27 gennaio 2012
Primi problemi relativi all'abrogazione delle tariffe professionali
23 gennaio 2012
Matrimoni: quando il promesso sposo si pente.
Interessante pronuncia della Corte di Cassazione (Sez. VI, nr. 02/01/2012, nr.9): nei casi di promessa formale di matrimonio, qualora il futuro sposo si penta della scelta e decida ex abrupto di recedere da tale proposito, annullando le nozze senza un giustificato motivo, commetterà senz'altro un illecito civile che lo obbligherà a risarcire i danni patrimoniali ma non anche i danni esistenziali e/o morali. Di conseguenza il danno risarcibile sarà esclusivamente quello connesso all'importo delle spese affrontate ed alle obbligazioni contratte in vista del futuro matrimonio. Trattasi, in definitiva, di un recesso ingiustificato che, però, tenendo conto della libertà di ciascun individuo di contrarre o non contrarre le nozze, (per evitare che egli subisca una sorta di pressione a condividere un legame non voluto), non rientra nell'alveo della responsabilità civile "pura" (sia contrattuale che aquiliana), e quindi le voci di danno risarcibili saranno quelle poc'anzi elencate. Mai, quindi, voci patrimoniali diverse dalle spese affrontate per le nozze, men che mai voci di natura non patrimoniale.
19 gennaio 2012
Sinistri automobilistici: ancora sul risarcimento diretto.
Una recente sentenza del Tribunale di Milano (nr. 13052 del 28/10/2011), cerca di chiarire ulteriormente l'ambito di applicazione dell' indennizzo diretto, in particolar modo riguardo alla sua obbligatorietà o meno e differenze tra fase stragiudiziale e giudiziale.
Orbene, con un ragionamento abbastanza condivisibile, il giudice ha sentenziato (anche richiamando, sul punto, la nota sent. C.Cost. 19/06/2009 nr.180) che, nella fase stragiudiziale della procedura, il danneggiato ha facoltà di chiedere il risarcimento sia alla propria compagnia assicurativa, sia a quella del danneggiato, e sia ad entrambe (si pensi al caso in cui, richiesto il risarcimento ad una assicurazione, questa non risponda nei termini oppure faccia un'offerta ritenuta non congrua, in tal caso è possibile rivolgersi all'altra). Ciò in virtù sia dell'art.144 del Codice dell Ass.Priv. sia dell'art. 2043 e ss. c.c.
In sede giudiziale, invece, (terminata la procedura ai sensi dell'art. 149 del Codice delle Ass.Priv.), egli può, stavolta in via alternativa e non cumulativa, scegliere se citare o la propria compagnia assicurativa oppure quella del responsabile del sinistro. In definitiva: si aprono le stringenti maglie della procedura di risarcimento per sinistri stradali, consentendo al danneggiato di scegliere, a suo insindacabile giudizio, la procedura risarcitoria che egli ritenga più conveniente.
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