19 gennaio 2012

Sinistri automobilistici: ancora sul risarcimento diretto.



Una recente sentenza del Tribunale di Milano (nr. 13052 del 28/10/2011), cerca di chiarire ulteriormente l'ambito di applicazione dell' indennizzo diretto, in particolar modo riguardo alla sua obbligatorietà o meno e differenze tra fase stragiudiziale e giudiziale.  
Orbene, con un ragionamento abbastanza condivisibile, il giudice ha sentenziato (anche richiamando, sul punto, la nota sent. C.Cost. 19/06/2009 nr.180) che, nella fase stragiudiziale della procedura, il danneggiato ha facoltà di chiedere il risarcimento sia alla propria compagnia assicurativa, sia a quella del danneggiato, e sia ad entrambe (si pensi al caso in cui, richiesto il risarcimento ad una assicurazione, questa non risponda nei termini oppure faccia un'offerta ritenuta non congrua, in tal caso è possibile rivolgersi all'altra). Ciò in virtù sia dell'art.144 del Codice dell Ass.Priv. sia dell'art. 2043 e ss. c.c.
In sede giudiziale, invece, (terminata la procedura ai sensi dell'art. 149 del Codice delle Ass.Priv.), egli può, stavolta in via alternativa e non cumulativa, scegliere se citare o la propria compagnia assicurativa oppure quella del responsabile del sinistro. In definitiva: si aprono le stringenti maglie della procedura di risarcimento per sinistri stradali, consentendo al danneggiato di scegliere, a suo insindacabile giudizio, la procedura risarcitoria che egli ritenga più conveniente.  

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