Interessante pronuncia della Corte di Cassazione (Sez. VI, nr. 02/01/2012, nr.9): nei casi di promessa formale di matrimonio, qualora il futuro sposo si penta della scelta e decida ex abrupto di recedere da tale proposito, annullando le nozze senza un giustificato motivo, commetterà senz'altro un illecito civile che lo obbligherà a risarcire i danni patrimoniali ma non anche i danni esistenziali e/o morali. Di conseguenza il danno risarcibile sarà esclusivamente quello connesso all'importo delle spese affrontate ed alle obbligazioni contratte in vista del futuro matrimonio. Trattasi, in definitiva, di un recesso ingiustificato che, però, tenendo conto della libertà di ciascun individuo di contrarre o non contrarre le nozze, (per evitare che egli subisca una sorta di pressione a condividere un legame non voluto), non rientra nell'alveo della responsabilità civile "pura" (sia contrattuale che aquiliana), e quindi le voci di danno risarcibili saranno quelle poc'anzi elencate. Mai, quindi, voci patrimoniali diverse dalle spese affrontate per le nozze, men che mai voci di natura non patrimoniale.
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