30 ottobre 2012

Con un solo titolo (e multipli precetti) possibili multipli pignoramenti ?


Interessante quesito in tema di esecuzioni: ci si chiede se, avendo un titolo esecutivo ed avendo notificato già il precetto (e iniziata l'esecuzione), il creditore possa notificare ulteriori precetti (sempre riferiti al titolo esecutivo originario) ad azione esecutiva ancora pendente. In un caso di opposizione al "secondo" precetto (ex art. 615 I comma, c.p.c.), infatti, secondo il creditore, nulla osterebbe, potendosi notificare diversi precetti, per così dire, "tutte le volte che si abbia voglia", sull'assunto che il precetto sarebbe un atto stragiudiziale propedeutico ad iniziare l'esecuzione (oltre che atto interruttivo della prescrizione) e non un atto introduttivo di un giudizio. Ebbene, a tal quesito, la Corte di Cassazione (sent. nr. 18161 del 24/10/12) ha risposto in maniera affermativa, avallando le ragioni del creditore-opposto, seppur con qualche precisazione. In pendenza di procedura esecutiva già avviata, infatti, precisa la S.C., è ben possibile reiterare il precetto: ciò per "cautelarsi" da insuccessi esecutivi a causa di eventuali vizi sul precedente atto. Tuttavia, sarà obbligatorio, per il giudice, riunire i separati procedimenti e soprattutto "annullare" le eventuali spese del secondo precetto, atteso che esse possono essere considerate superflue, soprattutto in caso di pignoramento reiterato senza una effettiva necessità. La Corte, infine, ricorda il principio generale secondo il quale il creditore, in forza di uno stesso titolo esecutivo, può procedere a più pignoramenti del medesimo bene in tempi successivi, senza dover attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si concluda, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo".