21 dicembre 2012

Auguri di Buone Feste !


Per queste feste, augurandovi la gioia del Natale che è speranza, lo spirito del Natale che è pace, l'essenza del Natale che è amore. Tantissimi auguri dallo Studio Legale D'Oria.  

20 dicembre 2012

Si al demansionamento se l'alternativa è il licenziamento.


La corte d'Appello di Milano (sent. nr. 7403 pubblicata il 13/09/12), ribadisce il principio secondo il quale, nel diritto del lavoro, il licenziamento sia da intendersi quale extrema ratio nei confronti del lavoratore e il datore di lavoro deve esperire ogni possibile rimedio finalizzato alla conservazione del posto.
In particolare, secondo una "gradazione" ben tipizzata dalla giurisprudenza, qualora il lavoratore, per ragioni oggettive, sia impossibilitato alla prestazione precedente (per crisi aziendale, per soppressione del reparto, per modernizzazione degli impianti ecc.), vi è obbligo, per il datore di lavoro, di "assegnarlo" a diverse mansioni purchè riconducibili a quelle già svolte oppure di grado equivalente (stante l'art. 2103 c.c. che vieta tassativamente il "demansionamento"). Qualora neanche questo rimedio sia esperibile, ben si può adibire il lavoratore a mansioni inferiori, purchè tale diversa attività sia utilizzabile nell'impresa. Tale "patto di dequalificazione" non costituirebbe una deroga all'art. 2103 c.c. (soprattutto all'ultimo comma, che vieta espressamente qualsiasi "patto"), ma, secondo la CdA di Milano, rappresenterebbe un "adeguamento" del contratto alla nuova situazione aziendale di fatto, sorretto dal consenso e dall'interesse del lavoratore. La ratio è chiara: si vuole evitare che l'art. 2103 c.c., sorto per tutelare il lavoratore, finisca, al contrario, per arrecargli un pregiudizio. Qualora, infine, nemmeno questo rimedio sia esperibile, allora il datore di lavoro ben potrà intimare il licenziamento, senza incorrere nell'illegittimità dello stesso. 

18 dicembre 2012

Separazione: adulterio apparente e presunto.


Una recente sentenza della Cassazione in tema di separazioni coniugali (nr.17195/12), ha confermato il principio (peraltro più volte elaborato in dottrina) secondo il quale può essere addebitata la separazione all'ex coniuge anche se l'adulterio sia stato soltanto "apparente", senza consumazione, cioè, del rapporto sessuale, ma scaturito "semplicemente" dalla frequentazione assidua di un'altra persona, posto che tale condotta metterebbe a repentaglio il rapporto di coppia. Ciò ci induce a riflettere sulle tipologie di adulterio elaborate dalla giurisprudenza: e cioè l'adulterio "presunto" e quello, appunto, "apparente". Il primo attiene al regime probatorio: invero la giurisprudenza è pacifica nell'ammettere che esso possa essere desunto soltanto da presunzioni (purchè gravi, precise e condordanti). Non sono dunque indispensabili prove dirette (per esempio la sorpresa in flagranza) e si presuppone che l'adulterio vi sia stato. Ovviamente sono necessari comunque dei fondati riscontri oggettivi (quindi non frutto di gelosia o immaginazione) i quali, se ben motivati dal Giudice, sono insindacabili in sede di legittimità. L'adulterio apparente, invece, individua una condotta del coniuge che, scientemente (quindi con consapevolezza di commettere un fatto lesivo), vìoli il dovere matrimoniale, prescindendo dal fatto che vi sia stato un atto sessuale extra-coniugale. In sostanza, l'adulterio presunto, integra un'offesa all'integrità e all'onore dell'altro coniuge, tenendo conto sia della sensibilità del "tradito", sia dell'ambiente in cui i coniugi vivono. E, in definitiva, tali forme di "adulterio" presuppongono anche la concessione della separazione con l'aggravante dell'addebito.
    


30 ottobre 2012

Con un solo titolo (e multipli precetti) possibili multipli pignoramenti ?


Interessante quesito in tema di esecuzioni: ci si chiede se, avendo un titolo esecutivo ed avendo notificato già il precetto (e iniziata l'esecuzione), il creditore possa notificare ulteriori precetti (sempre riferiti al titolo esecutivo originario) ad azione esecutiva ancora pendente. In un caso di opposizione al "secondo" precetto (ex art. 615 I comma, c.p.c.), infatti, secondo il creditore, nulla osterebbe, potendosi notificare diversi precetti, per così dire, "tutte le volte che si abbia voglia", sull'assunto che il precetto sarebbe un atto stragiudiziale propedeutico ad iniziare l'esecuzione (oltre che atto interruttivo della prescrizione) e non un atto introduttivo di un giudizio. Ebbene, a tal quesito, la Corte di Cassazione (sent. nr. 18161 del 24/10/12) ha risposto in maniera affermativa, avallando le ragioni del creditore-opposto, seppur con qualche precisazione. In pendenza di procedura esecutiva già avviata, infatti, precisa la S.C., è ben possibile reiterare il precetto: ciò per "cautelarsi" da insuccessi esecutivi a causa di eventuali vizi sul precedente atto. Tuttavia, sarà obbligatorio, per il giudice, riunire i separati procedimenti e soprattutto "annullare" le eventuali spese del secondo precetto, atteso che esse possono essere considerate superflue, soprattutto in caso di pignoramento reiterato senza una effettiva necessità. La Corte, infine, ricorda il principio generale secondo il quale il creditore, in forza di uno stesso titolo esecutivo, può procedere a più pignoramenti del medesimo bene in tempi successivi, senza dover attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si concluda, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo". 

14 settembre 2012

Cartelle esattoriali a mezzo posta ? Illegittime !



Ancora l'ennesima conferma, questa volta dalla Comm.Tributaria di Reggio Emilia (ord. nr. 97 del 10/7/12): le notifiche delle cartelle di pagamento a mezzo postale, a norma dell'art. 26, I° comma del DPR 602/73, devono essere effettuate con l'intervento di un "intermediario abilitato". In difetto, la cartella sarebbe addirittura inesistente (rilevabile d'ufficio dal giudice). Più specificatamente, la notifica deve essere eseguita tramite ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario o, ancora (previa convenzione tra Comune e concessionario), dai messi comunali o agenti della polizia municipale. Infine, sempre secondo il suddetto giudice tributario, la notifica potrebbe anche essere inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ma sempre tramite i soggetti appena menzionati e non, quindi, direttamente dall'agente della riscossione (Equitalia, per esempio). In attesa che la Cassazione si pronunci sul punto (dato atto che precedenti sentenze della S.C. hanno toccato soltanto "obiter dictum" il problema), si può ragionevolmente supporre che oltre 34 milioni di cartelle, negli ultimi due anni, siano state notificate in maniera del tutto illegittima.    

04 settembre 2012

PEC anche per il Tribunale Civile di Lecce


Importante novità al rientro (sigh!) dalle ferie. Finalmente anche il Tribunale di Lecce adotta "ufficialmente" (DM ex art. 51 D.L. 112/2008 conv. in L.133/2008) l'invio telematico (tramite PEC) di tutte le comunicazioni e notificazioni successivamente alla costituzione in giudizio (ex art. 170, I comma c.p.c.). Inoltre, sempre tramite PEC, garantito l'inoltro di tutte le comunicazioni riguardanti
 il CTU e le procedure fallimentari (R.D. nr.167 16 Marzo 1942). Da dire che già dai primi di Luglio, ho iniziato a ricevere tutte le comunicazioni (date prime udienze, rinvii ecc.) tramite PEC. Finalmente un servizio che accellera i tempi e crea pochi disagi agli operatori della giustizia, avvocati in primis. Si ricorda, infine, che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce OBBLIGA, alla luce di quanto detto, tutti i colleghi (ancora) sprovvisti, a fornirsi immediatamente di Posta Elettronica Certificata.

24 luglio 2012

Clausole vessatorie on-line ? Illegittime senza la firma !


Una innovativa sentenza del Tribunale di Catanzaro (nr.68/11 del 18 Aprile 2012) ha precisato che tutte le clausole contrattuali in qualche modo vessatorie per uno dei contraenti, devono necessariamente essere approvate per iscritto (art. 1341 c.c., 2° comma e art.33 D.Lgs. 206/2005) e, nel caso di contratti stipulati on-line, secondo il metodo del "point and click" (ovverossia l'accettazione contrattuale mediante la pressione del tasto del mouse sul "bottone virtuale"), tali tipi di clausole sono da considerarsi illegittime se non approvate in maniera specifica (mediante "firma elettronica") dall'utente. Tale decisione, innovativa da un punto di vista giurisprudenziale (in quanto già la dottrina aveva più volte affrontato il problema già quasi dieci anni or sono, pervenendo alle medesime conclusioni), nello specifico riguardava i contratti per adesione stipulati dal colosso e-bay  nei confronti dei propri iscritti-venditori. Secondo il giudicante, invero, una clausola prevedente tout court il diritto di recesso da parte di ebay in caso di abuso dell'account, deve intendersi limitativa dei diritti della controparte e perciò vessatoria; di conseguenza deve essere approvata per iscritto e a nulla varrebbe la semplice accettazione mediante click del mouse, essendo necessaria una vera e propria "firma". Tale decisione, tuttavia, ha il difetto di non aver voluto specificare (volontariamente, mi sembra) che cosa si intenda per "firma elettronica", argomento, quest'ultimo, mai del tutto affrontato con risultati pienamente risolutivi.  Sarebbe necessaria, in parole povere, una firma digitale (cioè quella generata mediante l’uso di chiavi crittografiche asimmetriche, basata su un certificato qualificato e di fatto complicata e inaccessibile per la maggior parte degli utenti privati), oppure sarebbe sufficiente una semplice firma da "disegnare stilograficamente" con il mouse ? O, ancora, un modulo da stampare, firmare e rispedire all'azienda predisponente ? Oppure, infine, l'utilizzo della PEC ? In tal senso si auspicano ulteriori interventi (da parte della dottrina, della giurisprudenza ma soprattutto da parte del legislatore) che facciano pienamente luce sulla questione, soprattutto alla luce della velocissima (e radicata) diffusione di tali tipi di contratti.  

13 giugno 2012

Sulla riduzione degli Uffici Giudiziari. Documento degli Avvocati di Galatone (Le)



A seguito di convocazione, in data 12 Giugno 2012, da parte del Sindaco di Galatone, Sig. Livio Nisi, di tutti gli Avvocati della città per un dibattito riguardante l'imminente soppressione di tutte le sedi distaccate degli uffici giudiziari del circondario di Lecce (così come da D.L. 138/11 conv. in L. 148/11, nonchè lo schema di D.Lgs. 16/12/2011), in allegato è possibile prendere visione del verbale di assemblea redatto e sottoscritto all'unanimità da parte di tutti i presenti. Per gli Avvocati di Galatone, in particolare, è senza dubbio auspicabile il mantenimento del vicino tribunale di Nardò, per le ragioni di cui al suddetto verbale. 


11 maggio 2012

Libero professionista ? Si al software pirata !



Il titolo del post potrebbe sembrare una provocazione...ma, secondo il Tribunale di Bologna, nella persona del giudice A. Ziroldi, è proprio così: un libero professionista può utilizzare programmi non originali perché la sua attività, configurata come una prestazione d'opera intellettuale, non rientra nell'ambito dell'esercizio dell'attività d'impresa. Con questa motivazione il Tribunale di Bologna, appunto,  ha assolto un architetto accusato di violazione del diritto d'autore per l'utilizzo nella sua attività lavorativa di 9 programmi duplicati abusivamente tra cui Autodesk Autocad, Microsoft Office e alcuni software di Adobe, per un valore complessivo è di 17.835 euro Iva esclusa. L'architetto era finito davanti al giudice in seguito ad un controllo effettuato dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza nel suo studio professionale. L'accusa riguardava la violazione dell'articolo 171 bis della legge 633/1941 e succ.mod. che punisce "chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Siae".
Il Tribunale ha assolto l'architetto sostenendo che il fatto non sussiste dal momento che l'attività svolta dall'architetto è incontrovertibilmente annoverabile fra le prestazioni d'opera intellettuale e  in quanto tale differisce dall'esercizio dell'attività d'impresa nell'ambito del quale si applica l'art.171 bis della legge 633/1941. V'è da dire che tale pronuncia, tuttavia, non fa altro che uniformarsi ad altre più datate: nel 2009 la Cassazione si espresse sempre in tal senso, stabilendo che la punizione è giustificata dallo scopo commerciale o imprenditoriale dell'attività esercitata, in quanto in questi ultimi casi ci sarebbe esplicitamente lo scopo di lucro, mentre l'attività professionale non prevede mai un fine industriale (stesso ragionamento la Corte d'Appello di Trento nel 2010). Attualmente, numerosi dibattiti dottrinali in merito all'intepretazione dell'art. 171-bis, estenderebbero la tutela anche al privato cittadino. 






24 aprile 2012

Domanda riconvenzionale ? Prima la mediazione !


Il Tribunale di Roma, Sez. di Ostia (ord. del 15/03/2012), è tornato ad occuparsi di mediazione obbligatoria, interpretando l'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 28/10 nel senso che anche il convenuto, qualora spieghi domanda riconvenzionale, dovrebbe preventivamente esperire il tentativo obbligatorio previsto dalla "mediaconciliazione". Secondo tale interpretazione, infatti, il suddetto articolo, laddove reciti che: " L'improcedibilità deve essere eccepita  dal  convenuto,  a  pena  di decadenza...” deve intendersi quale frutto di una "imperfezione di tecnica legislativa" (sic!) e quindi deve essere interpretato nel senso che anche il convenuto è obbligato ad attivare la procedura di mediazione prima della domanda riconvenzionale. Ragionando in maniera diversa, sempre secondo il Tribunale, si violerebbe l'obbligo costituzionale della parità dei diritti delle parti processuali. Quindi la conciliazione dipenderebbe esclusivamente dalla materia dedotta in giudizio e mai dalla posizione processuali delle parti. Se l'ordinanza può essere condivisibile sotto molti punti di vista, tuttavia non dirime alcune perplessità: innanzitutto l'interpretazione letterale della norma non sembra assolutamente avere quel significato "costituzionalmente orientato" attribuitole dai giudici romani, ed in secondo luogo: sempre ragionando secondo un principio "armonico", se la mediazione nasce per evitare di aprire un contenzioso in tribunale e per accorciare i tempi della giustizia, allora interpretando nel senso del Tribunale di Roma, al contrario, vorrebbe dire allungarli ancora di più: infatti a procedimento civile già iniziato, magari con mediazione già tentata (e ovviamente non andata a buon fine), sospendere nuovamente il processo e intimare al convenuto di avviare la procedura di conciliazione per la materia contenuta nella domanda riconvenzionale, vorrebbe dire dilatare oltremodo i tempi processuali, vanificando la ratio del D.Lgs. 28/10. Senza contare, infine, che il convenuto si vedrebbe costretto comunque a costituirsi in giudizio depositando la comparsa di costituzione e risposta (con o senza domanda riconvenzionale ?), con il pericoloso rischio che qualora essa abbia una connessione oggettiva con la domanda avanzata dall'attore, si potrebbe creare una sorta di "contrasto di giudicati" tra l'eventuale accordo di mediazione e la sentenza del giudice civile.        

 

16 marzo 2012

Equitalia: il debitore va sempre informato prima dell'incasso forzoso.



Uno dei tanti decreti disciplinanti il contenzioso tributario (D.L. nr. 16/2012, c.d. "semplificazioni tributarie"), all'art. 8, comma 12, ha previsto, infatti, l'obbligo, per l'agente della riscossione, di rendere noto al contribuente l'affidamento delle somme da recuperare. Tale previsione è in vigore dal 02/03/2012. Ma bisogna fare un passo indietro per capire meglio quale sia la vera agevolazione per il contribuente. L'art. 7 del D.L. nr. 70/2011, invero, dispone che l'esecuzione forzata è sospesa di diritto per un periodo di 180 giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione degli accertamenti esecutivi. Tale periodo dilatorio permetterebbe al contribuente, per esempio, di chiedere una rateazione del debito, informarsi sulle procedure più consone da seguire per il pagamento, contestare un errore di notifica dell'atto originario (ipotesi, quest'ultima, che accade sovente) ecc. Tuttavia il D.L. nr. 70/11 non prevedeva affatto che si dovesse avvisare il cittadino al momento del "passaggio di consegne", sicchè la determinazione del dies a quo dal quale conteggiare i 180 giorni risultava pressocchè impossibile. Fino al 02/03/2012, appunto. A partire da tale data, il contribuente dovrà essere avvisato con "raccomandata semplice": ("l'informativa, che riguarda solo la mera circostanza dell'affidamento in carico e prescinde da ogni riferimento al contenuto sostanziale dell'atto, è inviata con raccomandata semplice all'indirizzo al quale è stato notificato l'atto impositivo/esecutivo").
Qui di seguito una tabella riassuntiva dell'iter di riscossione per pretese tributarie (riportato da "Italia Oggi" del 12/03/2012):


  


25 febbraio 2012

La sentenza "scomparsa" contro Equitalia...


Leggendo per caso il settimanale "L'Espresso" in edicola oggi, a pag. 136, mi soffermo su un curioso articolo: parla di una sentenza della Cassazione praticamente "fatta sparire" dagli archivi perchè andrebbe contro ad Equitalia ed a favore del contribuente. Si tratterebbe della fantomatica sentenza nr. 3701 del 2007 la quale, sempre a dire dell'autore, non comparirebbe nemmeno nelle banche dati giuridiche più blasonate e quindi sarebbe sconosciuta a molti. Prima di capire di cosa si tratta, mi viene l'istinto di fare una piccola ricerca: apro l'unica (e costosa) banca dati on line in mio possesso, la "De Jure" della Giuffrè ed inserisco gli estremi della sentenza: eccola, appare immediatamente, per esteso.
Ancora, inserisco i termini chiave ("sentenza nr. 3701/2007") su Google e mi appaiono svariate pagine che ne parlano, soprattutto discussioni in forums riguardanti l'applicazione di tale sentenza alle cartelle esattoriali derivanti da multe autostradali. Quindi anche in questo caso la sentenza (che, devo ammettere, io non conoscevo) appare, eccome. Ma vediamo che cosa statuisce: in soldoni, gli interessi del 10% semestrali applicati da Equitalia a seguito di "multe" non pagate, derivanti da circolazione stradale, sono illegittimi e quindi andrebbero restituiti. Infatti l'art. 203, comma 3 C.d.s., in deroga all'art. 27,  L.689/89, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata, "prevede l'iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%". Ma, come spesso accade nei casi in cui una parte in causa sia la P.A., tale importante principio è stato completamente disatteso da parte di Equitalia la quale, dal 2007 ad oggi, ha continuato pervicacemente ad applicare il rincaro. In definitiva, ogni cartella esattoriale andrebbe accuratamente esaminata e, se necessario, andrebbe presentato ricorso per l'annullamento. 

16 febbraio 2012

Abrogazione "Porcellum"...non è detta l'ultima parola.



Anche Celentano ieri, al festival di Sanremo, ne ha parlato in maniera veemente: la Corte Costituzionale (sent. nr. 13/12) non ha ammesso il referendum proposto contro l'attuale legge elettorale (il c.d. "porcellum", Legge 270/2005). Ma, nonostante le forti contestazioni del "re degli ignoranti", la Consulta, a mio avviso, ha operato correttamente, in punto di diritto. Ha escluso, infatti, la c.d. "reviviscenza" della legge. E cioè l'abrogazione tout court dell'attuale legge elettorale non soltanto avrebbe creato un pericoloso vuoto normativo su materia essenziale per la nostra costituzione ma, inoltre, sarebbe  stato impossibile far "rivivere" automaticamente la vecchia legge elettorale (la c.d. "Tatarellum")...per dirla come qualcuno (in maniera poco pertinente ma molto efficace), è come se, abolendo l'ergastolo, tornasse in vigore automaticamente la pena di morte: evidentemente una aberrazione giuridica senza eguali. Ma la parola "fine" sulla vicenda non è ancora stata pronunciata: due avvocati milanesi, infatti (Francesco Pensato e Mario Franzosi) hanno depositato un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in quanto l'attuale sistema elettorale violerebbe il diritto del cittadino alle "libere elezioni", precludendo, di fatto, di scegliere il proprio candidato. «La ratio di tale innovazione», spiegano i due avvocati, «non è comprensibile. Essa forse risponde al fine di rafforzare la posizione dei vertici nazionali dei partiti. Soluzione questa di evidente contrasto con la Costituzione e con elementari regole di democrazia». «Detta innovazione è di grande rilievo giuridico e pratico. Essa è aggravata», si legge nel ricorso, «per il fatto che i vertici nazionali dei partiti hanno anche il potere di scegliere e far dichiarare eletti i candidati da loro preferiti, con il semplice accorgimento di collocarli (o farli collocare) nei primi posti della lista, ovviamente entro il numero massimo utile (facilmente prevedibile) per ottenere l’elezione". Ciò violerebbe, di fatto, l'art. 3 del primo protocollo della Convenzione dei Diritti dell'Uomo del 1952, ("le parti contraenti si impegnano a organizzare, ad intervalli regolari, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell’opinione del popolo"). In definitiva, come spesso accade, l'ultima parola spetta alla Corte di Strasburgo, in attesa che l'unico organo deputato a dire la sua, e cioè il Parlamento Italiano, prenda una posizione sulla questione e non rimanga inerte come successo fino ad oggi. 

10 febbraio 2012

Cedibile il credito derivante da sinistro automobilistico


Affrontiamo, oggi, un tema che potrebbe essere scontato per i più avvezzi alla materia dell'infortunistica stradale, ma magari non per i "non addetti ai lavori". E cioè se il credito al risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale possa costituire oggetto di cessione. La Cassazione (Sez.Civ. III 10/01/12 nr. 51) risponde in maniera positiva. 
Nella fattispecie, il caso de quo riguarda il c.d. "fermo tecnico" dell'autoveicolo (qui  un mio commento sulla definizione di fermo tecnico): il danneggiato a seguito di sinistro stradale, invero, si vedeva costretto a ricoverare la sua autovettura in officina e, conseguentemente, a noleggiare (a pagamento) un auto da agenzia specializzata. Nel successivo processo civile, l'agenzia si "sostituiva" al danneggiato, affermando che per l'avvenuta cessione del credito aveva acquisito una legittimazione attiva processuale. Tuttavia il giudice di pace adito rigettava la costituzione, motivo per cui l'agenzia stessa ricorreva alla Suprema Regolatrice. Questo, in sintesi, il principio di diritto espresso: l'art. 1260 c.c. prevede espressamente la libera cessione del credito e, laddove non esista un espresso divieto normativo, è sufficiente il mero accordo tra cedente (in questo caso il danneggiato) e il cessionario (l'agenzia di noleggio auto).
Corollario di tale principio è che anche il credito al risarcimento dei danni patrimoniali da sinistro stradale sia pienamente cedibile, ragion per cui il cessionario è legittimato a costituirsi in giudizio. E ciò non in virtù dell'art. 144 del D.Lgs. nr.209/2005 (che permette al solo danneggiato l'azione diretta nei confronti del proprio assicuratore), ma in virtù dell'art. 1374 c.c. (oggetto del contratto di cessione vero e proprio) e soprattutto in virtù del principio del libero esercizio della tutela giurisdizionale dei diritti. Concludendo, quindi, il cessionario può legittimamente chiedere il costo del noleggio al debitore ceduto, in via giudiziale, anche se tale debitore sia una assicurazione per la R.C.A.        


02 febbraio 2012

Ancora sulle tariffe professionali.

In questi giorni di incertezza totale sulle tariffe professionali (che bisogno c'era di emanare il decreto con cotanta urgenza, senza un'approfondita discussione in merito?), altri problemi sorgono in merito all'applicazione delle tariffe sui decreti ingiuntivi e sui precetti redatti dall'avvocato. Quanto ai primi, invero, il tribunale di Verona ha pubblicato una "tabella orientativa" (qui il pdf scaricabile) da considerare nella liquidazione del compenso.

Quanto ai precetti (nei quali avviene una sorta di "autoconteggio" delle spese legali) il problema appare di più difficile soluzione: si può attendere che venga emanato il D.M. e nel frattempo "congelare" il precetto (soluzione a mio avviso irragionevole), oppure inserire le vecchie tariffe aggiugendo un espressione del tipo :"con espressa riserva di adeguare i compensi sopraindicati ai parametri che verranno stabiliti con successivo D.M. di cui all'art.9 co.2 D.L. nr.1/12 con obbligo di restituzione dei compensi eccedenti in ipotesi percepiti", ma anche tale soluzione non sembrerebbe ovviare al problema, posto che comunque gli importi applicati potrebbero essere annullati, senza considerare eventuali problemi di ordine fiscale/contabile; infine una terza soluzione (una via di mezzo tra le precedenti): richiedere, nel precetto, l'importo capitale, gli interessi e riservarsi di chiedere in futuro le spese legali a seguito dell'emanando D.M. (ma come andrebbero richieste tali spese ? Con separato atto di precetto ? In tal caso l'avvocato dovrebbe predisporre due atti di precetto, con conseguente inutile perdita di tempo?).
Oppure, a mio avviso, stante il tenore letterale dell'art. 9 del D.L. nr.1/12, si dovrebbe, anche in caso di precetto, pattuire il compenso scritto con il proprio cliente (quello per il quale si è azionato il precetto) ed allegarlo al precetto stesso ? Speriamo che a queste domande si diano risposte certe ed in tempi brevi. Nel frattempo, il Tribunale di Cosenza, con ordinanza di ieri, 1 Febbraio 2012, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 9, commi 1 e 2 del D.L. nr.1/12, chiedendo che la Consulta, in sostanza, si pronunci sul fatto che la mancanza di una norma transitoria sia da considerarsi legittima, posto che la pericolosa vacatio legis che si sta verificando in questi giorni sta compromettendo tutto l'apparato giudiziario in merito alla liquidazione delle parcelle professionali. Avremo modo di riparlarne.

27 gennaio 2012

Primi problemi relativi all'abrogazione delle tariffe professionali


Notizia appena giunta. Cominciano ad affiorare i primi problemi a seguito dell'abolizione delle tariffe professionali forensi. Il Tribunale di Cosenza, infatti, con ordinanza di ieri, richiamando espressamente l'art.9 del D.L. 24/01/2012 nr.1, ha statuito che, in mancanza di tariffario forense, appunto, è impossibile procedere alla liquidazione delle spese processuali. Ed ha rinviato la causa al 28 Febbraio 2012 con la speranza che, nel frattempo, così come previsto dal suddetto decreto, il "Ministro vigilante" adotti dei "parametri determinati" ai quali fare riferimento per il pagamento delle spese di giustizia.   




23 gennaio 2012

Matrimoni: quando il promesso sposo si pente.



Interessante pronuncia della Corte di Cassazione (Sez. VI, nr. 02/01/2012, nr.9): nei casi di promessa formale di matrimonio, qualora il futuro sposo si penta della scelta e decida ex abrupto di recedere da tale proposito, annullando le nozze senza un giustificato motivo, commetterà senz'altro un illecito civile che lo obbligherà a risarcire i danni patrimoniali ma non anche i danni esistenziali e/o morali. Di conseguenza il danno risarcibile sarà esclusivamente quello connesso all'importo delle spese affrontate ed alle obbligazioni contratte in vista del futuro matrimonio. Trattasi, in definitiva, di un recesso ingiustificato che, però, tenendo conto della libertà di ciascun individuo di contrarre o non contrarre le nozze, (per evitare che egli subisca una sorta di pressione a condividere un legame non voluto), non rientra nell'alveo della responsabilità civile "pura" (sia contrattuale che aquiliana), e quindi le voci di danno risarcibili saranno quelle poc'anzi elencate. Mai, quindi, voci patrimoniali diverse dalle spese affrontate per le nozze, men che mai voci di natura non patrimoniale. 


19 gennaio 2012

Sinistri automobilistici: ancora sul risarcimento diretto.



Una recente sentenza del Tribunale di Milano (nr. 13052 del 28/10/2011), cerca di chiarire ulteriormente l'ambito di applicazione dell' indennizzo diretto, in particolar modo riguardo alla sua obbligatorietà o meno e differenze tra fase stragiudiziale e giudiziale.  
Orbene, con un ragionamento abbastanza condivisibile, il giudice ha sentenziato (anche richiamando, sul punto, la nota sent. C.Cost. 19/06/2009 nr.180) che, nella fase stragiudiziale della procedura, il danneggiato ha facoltà di chiedere il risarcimento sia alla propria compagnia assicurativa, sia a quella del danneggiato, e sia ad entrambe (si pensi al caso in cui, richiesto il risarcimento ad una assicurazione, questa non risponda nei termini oppure faccia un'offerta ritenuta non congrua, in tal caso è possibile rivolgersi all'altra). Ciò in virtù sia dell'art.144 del Codice dell Ass.Priv. sia dell'art. 2043 e ss. c.c.
In sede giudiziale, invece, (terminata la procedura ai sensi dell'art. 149 del Codice delle Ass.Priv.), egli può, stavolta in via alternativa e non cumulativa, scegliere se citare o la propria compagnia assicurativa oppure quella del responsabile del sinistro. In definitiva: si aprono le stringenti maglie della procedura di risarcimento per sinistri stradali, consentendo al danneggiato di scegliere, a suo insindacabile giudizio, la procedura risarcitoria che egli ritenga più conveniente.