10 febbraio 2012

Cedibile il credito derivante da sinistro automobilistico


Affrontiamo, oggi, un tema che potrebbe essere scontato per i più avvezzi alla materia dell'infortunistica stradale, ma magari non per i "non addetti ai lavori". E cioè se il credito al risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale possa costituire oggetto di cessione. La Cassazione (Sez.Civ. III 10/01/12 nr. 51) risponde in maniera positiva. 
Nella fattispecie, il caso de quo riguarda il c.d. "fermo tecnico" dell'autoveicolo (qui  un mio commento sulla definizione di fermo tecnico): il danneggiato a seguito di sinistro stradale, invero, si vedeva costretto a ricoverare la sua autovettura in officina e, conseguentemente, a noleggiare (a pagamento) un auto da agenzia specializzata. Nel successivo processo civile, l'agenzia si "sostituiva" al danneggiato, affermando che per l'avvenuta cessione del credito aveva acquisito una legittimazione attiva processuale. Tuttavia il giudice di pace adito rigettava la costituzione, motivo per cui l'agenzia stessa ricorreva alla Suprema Regolatrice. Questo, in sintesi, il principio di diritto espresso: l'art. 1260 c.c. prevede espressamente la libera cessione del credito e, laddove non esista un espresso divieto normativo, è sufficiente il mero accordo tra cedente (in questo caso il danneggiato) e il cessionario (l'agenzia di noleggio auto).
Corollario di tale principio è che anche il credito al risarcimento dei danni patrimoniali da sinistro stradale sia pienamente cedibile, ragion per cui il cessionario è legittimato a costituirsi in giudizio. E ciò non in virtù dell'art. 144 del D.Lgs. nr.209/2005 (che permette al solo danneggiato l'azione diretta nei confronti del proprio assicuratore), ma in virtù dell'art. 1374 c.c. (oggetto del contratto di cessione vero e proprio) e soprattutto in virtù del principio del libero esercizio della tutela giurisdizionale dei diritti. Concludendo, quindi, il cessionario può legittimamente chiedere il costo del noleggio al debitore ceduto, in via giudiziale, anche se tale debitore sia una assicurazione per la R.C.A.        


Nessun commento:

Posta un commento