02 febbraio 2012

Ancora sulle tariffe professionali.

In questi giorni di incertezza totale sulle tariffe professionali (che bisogno c'era di emanare il decreto con cotanta urgenza, senza un'approfondita discussione in merito?), altri problemi sorgono in merito all'applicazione delle tariffe sui decreti ingiuntivi e sui precetti redatti dall'avvocato. Quanto ai primi, invero, il tribunale di Verona ha pubblicato una "tabella orientativa" (qui il pdf scaricabile) da considerare nella liquidazione del compenso.

Quanto ai precetti (nei quali avviene una sorta di "autoconteggio" delle spese legali) il problema appare di più difficile soluzione: si può attendere che venga emanato il D.M. e nel frattempo "congelare" il precetto (soluzione a mio avviso irragionevole), oppure inserire le vecchie tariffe aggiugendo un espressione del tipo :"con espressa riserva di adeguare i compensi sopraindicati ai parametri che verranno stabiliti con successivo D.M. di cui all'art.9 co.2 D.L. nr.1/12 con obbligo di restituzione dei compensi eccedenti in ipotesi percepiti", ma anche tale soluzione non sembrerebbe ovviare al problema, posto che comunque gli importi applicati potrebbero essere annullati, senza considerare eventuali problemi di ordine fiscale/contabile; infine una terza soluzione (una via di mezzo tra le precedenti): richiedere, nel precetto, l'importo capitale, gli interessi e riservarsi di chiedere in futuro le spese legali a seguito dell'emanando D.M. (ma come andrebbero richieste tali spese ? Con separato atto di precetto ? In tal caso l'avvocato dovrebbe predisporre due atti di precetto, con conseguente inutile perdita di tempo?).
Oppure, a mio avviso, stante il tenore letterale dell'art. 9 del D.L. nr.1/12, si dovrebbe, anche in caso di precetto, pattuire il compenso scritto con il proprio cliente (quello per il quale si è azionato il precetto) ed allegarlo al precetto stesso ? Speriamo che a queste domande si diano risposte certe ed in tempi brevi. Nel frattempo, il Tribunale di Cosenza, con ordinanza di ieri, 1 Febbraio 2012, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 9, commi 1 e 2 del D.L. nr.1/12, chiedendo che la Consulta, in sostanza, si pronunci sul fatto che la mancanza di una norma transitoria sia da considerarsi legittima, posto che la pericolosa vacatio legis che si sta verificando in questi giorni sta compromettendo tutto l'apparato giudiziario in merito alla liquidazione delle parcelle professionali. Avremo modo di riparlarne.

Nessun commento:

Posta un commento