Con le nuove disposizioni inerenti la fatturazione elettronica (in vigore dal 1 Gennaio 2019), anche per i soggetti esenti (esempio: contribuenti c.d. “minimi”) sarebbe consigliabile (ancorché non obbligatorio) registrare il proprio indirizzo PEC sul sito dell’Agenzia delle Entrate (nell’apposita sezione “Fatture e Corrispettivi”). Questo perchè, nel momento in cui il fornitore del servizio emetterà fattura (elettronica) nei nostri confronti, dovrà necessariamente inviare quest’ultima al sistema di interscambio dell’AdE, la quale, se abbiamo preventivamente comunicato il nostro indirizzo PEC, in automatico ci inoltrerà immediatamente la suddetta fattura. La comunicazione della nostra PEC all’Agenzia delle Entrate è utile quando NON abbiamo comunicato il nostro indirizzo PEC al fornitore (o non possediamo proprio una PEC), oppure, nel caso, invece, che fosse stato comunicato, esso venga incorrettamente riportato in sede di compilazione della fattura elettronica (per un errore di battitura, per esempio). E’ vero che il fornitore deve consegnarci copia cartacea (c.d. “copia di cortesia”) o in formato .pdf, però, appunto, l’utilità di avere immediatamente copia elettronica della fattura a noi destinata è senza dubbio non di poco conto. Si ricorda, infine, che è possibile comunicare all’AdE, nel proprio “cassetto fiscale”, QUALSIASI indirizzo di PEC, non necessariamente quello “istituzionale”, ragion per cui si potrebbe anche acquisire un indirizzo certificato ad hoc, deputato a ricevere soltanto le fatture elettroniche.