24 aprile 2012

Domanda riconvenzionale ? Prima la mediazione !


Il Tribunale di Roma, Sez. di Ostia (ord. del 15/03/2012), è tornato ad occuparsi di mediazione obbligatoria, interpretando l'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 28/10 nel senso che anche il convenuto, qualora spieghi domanda riconvenzionale, dovrebbe preventivamente esperire il tentativo obbligatorio previsto dalla "mediaconciliazione". Secondo tale interpretazione, infatti, il suddetto articolo, laddove reciti che: " L'improcedibilità deve essere eccepita  dal  convenuto,  a  pena  di decadenza...” deve intendersi quale frutto di una "imperfezione di tecnica legislativa" (sic!) e quindi deve essere interpretato nel senso che anche il convenuto è obbligato ad attivare la procedura di mediazione prima della domanda riconvenzionale. Ragionando in maniera diversa, sempre secondo il Tribunale, si violerebbe l'obbligo costituzionale della parità dei diritti delle parti processuali. Quindi la conciliazione dipenderebbe esclusivamente dalla materia dedotta in giudizio e mai dalla posizione processuali delle parti. Se l'ordinanza può essere condivisibile sotto molti punti di vista, tuttavia non dirime alcune perplessità: innanzitutto l'interpretazione letterale della norma non sembra assolutamente avere quel significato "costituzionalmente orientato" attribuitole dai giudici romani, ed in secondo luogo: sempre ragionando secondo un principio "armonico", se la mediazione nasce per evitare di aprire un contenzioso in tribunale e per accorciare i tempi della giustizia, allora interpretando nel senso del Tribunale di Roma, al contrario, vorrebbe dire allungarli ancora di più: infatti a procedimento civile già iniziato, magari con mediazione già tentata (e ovviamente non andata a buon fine), sospendere nuovamente il processo e intimare al convenuto di avviare la procedura di conciliazione per la materia contenuta nella domanda riconvenzionale, vorrebbe dire dilatare oltremodo i tempi processuali, vanificando la ratio del D.Lgs. 28/10. Senza contare, infine, che il convenuto si vedrebbe costretto comunque a costituirsi in giudizio depositando la comparsa di costituzione e risposta (con o senza domanda riconvenzionale ?), con il pericoloso rischio che qualora essa abbia una connessione oggettiva con la domanda avanzata dall'attore, si potrebbe creare una sorta di "contrasto di giudicati" tra l'eventuale accordo di mediazione e la sentenza del giudice civile.