10 aprile 2014

Regolamento AGCOM: guerra alla pirateria o processo (fin troppo) sommario ?


Lo scorso 31 Marzo 2014 è entrato in vigore il tanto discusso regolamento AGCOM sulla tutela del diritto d'autore, avente lo scopo di contrastare in maniera efficace e soprattutto veloce la pirateria online (e radiotelevisiva), mediante un procedimento esclusivamente di natura amministrativa. Se tale  regolamento è stato accolto con favore da quasi tutti i titolari di diritti d'autore e associazioni di categoria, non è stato visto di buon occhio, al contrario, dai c.d. consumatori della rete e dai providers, i quali temono che un procedimento che non passi dal vaglio del giudice, possa compromettere irreparabilmente il diritto alla "fruizione" (e al download) dei contenuti multimediali, con delle istruttorie sommarie tali da pregiudicare la libertà di navigazione. 
Vediamo, infatti, la procedura introdotta dal suddetto regolamento: innanzitutto essa avverrà soltanto on-line (tramite il sito www.ddaonline.it), tramite una apposita istanza che dovrà essere presentata (con Posta Certificata) da colui che ritenga sia stato violato il proprio diritto d'autore. A questo punto, l'AGCOM, tramite propri funzionari, verificherà, entro 7 giorni (per la procedura ordinaria), o entro 3 giorni (per la procedura d'urgenza), se un contenuto vìoli il diritto e ordinerà al provider e/o al sito che gestisce la pagina incriminata la rimozione selettiva dell'opera. Il provider avrà appena 5 giorni (o 3 giorni per la procedura d'urgenza) per ottemperare o per presentare eventuali controdeduzioni. Infine, la decisione finale spetterà alla Commissione Servizi e Prodotti che entro 35 giorni (o 12 giorni nel "rito abbreviato") prenderà la decisione finale.   
E' palese come tale procedura presenti dei problemi di non poco conto: innanzitutto non è dato comprendere come AGCOM possa identificare (e segnalare) al gestore il contenuto specifico da rimuovere; colui che ha presentato l'istanza potrebbe aver segnalato, per esempio, la home page o una pagina generica, con il rischio che l'Autorità ordini la rimozione di intere pagine di un determinato sito, compromettendo irrimediabilmente tutti (o buona parte de) i contenuti presenti. Inoltre è sufficiente presentare semplici screenshot dell'immagine, con il rischio che, visti i veloci mutamenti delle pagine dei siti web, dopo poche ore il contenuto "incriminato" sia stato rimosso da quel link e inserito da un'altra parte. Ancora, l'AGCOM avrebbe il potere di "notificare" tutte le comunicazioni tramite posta elettronica "semplice", con il rischio che il gestore del sito (si pensi a quelli "amatoriali") non venga a conoscenza dell'effettiva comunicazione. 
Ricordiamo che la mancata ottemperanza da parte del provider, entro tre giorni dalla notifica della decisione finale (o entro un giorno per il rito abbreviato) si applicano sanzioni che vanno da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 258.000 euro (ex L. 249/97).
Queste incertezze e problematiche su tale regolamento, hanno indotto alcune associazioni di categoria (Altroconsumo, Movimento difesa del Cittadino, AssoProvider e Assintel) a ricorrere al T.A.R. del Lazio per il suo annullamento: in data 09/04/2014, in effetti, il T.A.R. ha accolto il ricorso e fissato l'udienza al 25 Giugno 2014 per discutere, nel merito, la vicenda, ritenendo la questione di particolare delicatezza e rilevanza (e quindi accogliendo anche la richiesta di "discussione urgente" ai sensi dell'art. 55 comma 10). Soddisfatti dell'esito della prima udienza, le associazioni di consumatori ora chiedono all'AGCOM una moratoria nell'applicazione del regolamento all'esame del Tar almeno fino alla sentenza di primo grado, per evitare che eventuali provvedimenti vengano assunti in base ad una norma che potrebbe essere dichiarata illegittima in tutto o in parte.
Staremo a vedere se questa "battaglia per la libertà della rete" (come da molti definita) produrrà i suoi frutti, magari con una rivisitazione del regolamento più aderente ai principi di "giusto processo" e nel contraddittorio effettivo tra le parti.