24 luglio 2012

Clausole vessatorie on-line ? Illegittime senza la firma !


Una innovativa sentenza del Tribunale di Catanzaro (nr.68/11 del 18 Aprile 2012) ha precisato che tutte le clausole contrattuali in qualche modo vessatorie per uno dei contraenti, devono necessariamente essere approvate per iscritto (art. 1341 c.c., 2° comma e art.33 D.Lgs. 206/2005) e, nel caso di contratti stipulati on-line, secondo il metodo del "point and click" (ovverossia l'accettazione contrattuale mediante la pressione del tasto del mouse sul "bottone virtuale"), tali tipi di clausole sono da considerarsi illegittime se non approvate in maniera specifica (mediante "firma elettronica") dall'utente. Tale decisione, innovativa da un punto di vista giurisprudenziale (in quanto già la dottrina aveva più volte affrontato il problema già quasi dieci anni or sono, pervenendo alle medesime conclusioni), nello specifico riguardava i contratti per adesione stipulati dal colosso e-bay  nei confronti dei propri iscritti-venditori. Secondo il giudicante, invero, una clausola prevedente tout court il diritto di recesso da parte di ebay in caso di abuso dell'account, deve intendersi limitativa dei diritti della controparte e perciò vessatoria; di conseguenza deve essere approvata per iscritto e a nulla varrebbe la semplice accettazione mediante click del mouse, essendo necessaria una vera e propria "firma". Tale decisione, tuttavia, ha il difetto di non aver voluto specificare (volontariamente, mi sembra) che cosa si intenda per "firma elettronica", argomento, quest'ultimo, mai del tutto affrontato con risultati pienamente risolutivi.  Sarebbe necessaria, in parole povere, una firma digitale (cioè quella generata mediante l’uso di chiavi crittografiche asimmetriche, basata su un certificato qualificato e di fatto complicata e inaccessibile per la maggior parte degli utenti privati), oppure sarebbe sufficiente una semplice firma da "disegnare stilograficamente" con il mouse ? O, ancora, un modulo da stampare, firmare e rispedire all'azienda predisponente ? Oppure, infine, l'utilizzo della PEC ? In tal senso si auspicano ulteriori interventi (da parte della dottrina, della giurisprudenza ma soprattutto da parte del legislatore) che facciano pienamente luce sulla questione, soprattutto alla luce della velocissima (e radicata) diffusione di tali tipi di contratti.  

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