Una recente sentenza della Cassazione in tema di separazioni coniugali (nr.17195/12), ha confermato il principio (peraltro più volte elaborato in dottrina) secondo il quale può essere addebitata la separazione all'ex coniuge anche se l'adulterio sia stato soltanto "apparente", senza consumazione, cioè, del rapporto sessuale, ma scaturito "semplicemente" dalla frequentazione assidua di un'altra persona, posto che tale condotta metterebbe a repentaglio il rapporto di coppia. Ciò ci induce a riflettere sulle tipologie di adulterio elaborate dalla giurisprudenza: e cioè l'adulterio "presunto" e quello, appunto, "apparente". Il primo attiene al regime probatorio: invero la giurisprudenza è pacifica nell'ammettere che esso possa essere desunto soltanto da presunzioni (purchè gravi, precise e condordanti). Non sono dunque indispensabili prove dirette (per esempio la sorpresa in flagranza) e si presuppone che l'adulterio vi sia stato. Ovviamente sono necessari comunque dei fondati riscontri oggettivi (quindi non frutto di gelosia o immaginazione) i quali, se ben motivati dal Giudice, sono insindacabili in sede di legittimità. L'adulterio apparente, invece, individua una condotta del coniuge che, scientemente (quindi con consapevolezza di commettere un fatto lesivo), vìoli il dovere matrimoniale, prescindendo dal fatto che vi sia stato un atto sessuale extra-coniugale. In sostanza, l'adulterio presunto, integra un'offesa all'integrità e all'onore dell'altro coniuge, tenendo conto sia della sensibilità del "tradito", sia dell'ambiente in cui i coniugi vivono. E, in definitiva, tali forme di "adulterio" presuppongono anche la concessione della separazione con l'aggravante dell'addebito.
18 dicembre 2012
Separazione: adulterio apparente e presunto.
Una recente sentenza della Cassazione in tema di separazioni coniugali (nr.17195/12), ha confermato il principio (peraltro più volte elaborato in dottrina) secondo il quale può essere addebitata la separazione all'ex coniuge anche se l'adulterio sia stato soltanto "apparente", senza consumazione, cioè, del rapporto sessuale, ma scaturito "semplicemente" dalla frequentazione assidua di un'altra persona, posto che tale condotta metterebbe a repentaglio il rapporto di coppia. Ciò ci induce a riflettere sulle tipologie di adulterio elaborate dalla giurisprudenza: e cioè l'adulterio "presunto" e quello, appunto, "apparente". Il primo attiene al regime probatorio: invero la giurisprudenza è pacifica nell'ammettere che esso possa essere desunto soltanto da presunzioni (purchè gravi, precise e condordanti). Non sono dunque indispensabili prove dirette (per esempio la sorpresa in flagranza) e si presuppone che l'adulterio vi sia stato. Ovviamente sono necessari comunque dei fondati riscontri oggettivi (quindi non frutto di gelosia o immaginazione) i quali, se ben motivati dal Giudice, sono insindacabili in sede di legittimità. L'adulterio apparente, invece, individua una condotta del coniuge che, scientemente (quindi con consapevolezza di commettere un fatto lesivo), vìoli il dovere matrimoniale, prescindendo dal fatto che vi sia stato un atto sessuale extra-coniugale. In sostanza, l'adulterio presunto, integra un'offesa all'integrità e all'onore dell'altro coniuge, tenendo conto sia della sensibilità del "tradito", sia dell'ambiente in cui i coniugi vivono. E, in definitiva, tali forme di "adulterio" presuppongono anche la concessione della separazione con l'aggravante dell'addebito.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Cosa succede ai figli se ci sono?
RispondiElimina