14 settembre 2012

Cartelle esattoriali a mezzo posta ? Illegittime !



Ancora l'ennesima conferma, questa volta dalla Comm.Tributaria di Reggio Emilia (ord. nr. 97 del 10/7/12): le notifiche delle cartelle di pagamento a mezzo postale, a norma dell'art. 26, I° comma del DPR 602/73, devono essere effettuate con l'intervento di un "intermediario abilitato". In difetto, la cartella sarebbe addirittura inesistente (rilevabile d'ufficio dal giudice). Più specificatamente, la notifica deve essere eseguita tramite ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario o, ancora (previa convenzione tra Comune e concessionario), dai messi comunali o agenti della polizia municipale. Infine, sempre secondo il suddetto giudice tributario, la notifica potrebbe anche essere inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ma sempre tramite i soggetti appena menzionati e non, quindi, direttamente dall'agente della riscossione (Equitalia, per esempio). In attesa che la Cassazione si pronunci sul punto (dato atto che precedenti sentenze della S.C. hanno toccato soltanto "obiter dictum" il problema), si può ragionevolmente supporre che oltre 34 milioni di cartelle, negli ultimi due anni, siano state notificate in maniera del tutto illegittima.    

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