11 maggio 2012

Libero professionista ? Si al software pirata !



Il titolo del post potrebbe sembrare una provocazione...ma, secondo il Tribunale di Bologna, nella persona del giudice A. Ziroldi, è proprio così: un libero professionista può utilizzare programmi non originali perché la sua attività, configurata come una prestazione d'opera intellettuale, non rientra nell'ambito dell'esercizio dell'attività d'impresa. Con questa motivazione il Tribunale di Bologna, appunto,  ha assolto un architetto accusato di violazione del diritto d'autore per l'utilizzo nella sua attività lavorativa di 9 programmi duplicati abusivamente tra cui Autodesk Autocad, Microsoft Office e alcuni software di Adobe, per un valore complessivo è di 17.835 euro Iva esclusa. L'architetto era finito davanti al giudice in seguito ad un controllo effettuato dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza nel suo studio professionale. L'accusa riguardava la violazione dell'articolo 171 bis della legge 633/1941 e succ.mod. che punisce "chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Siae".
Il Tribunale ha assolto l'architetto sostenendo che il fatto non sussiste dal momento che l'attività svolta dall'architetto è incontrovertibilmente annoverabile fra le prestazioni d'opera intellettuale e  in quanto tale differisce dall'esercizio dell'attività d'impresa nell'ambito del quale si applica l'art.171 bis della legge 633/1941. V'è da dire che tale pronuncia, tuttavia, non fa altro che uniformarsi ad altre più datate: nel 2009 la Cassazione si espresse sempre in tal senso, stabilendo che la punizione è giustificata dallo scopo commerciale o imprenditoriale dell'attività esercitata, in quanto in questi ultimi casi ci sarebbe esplicitamente lo scopo di lucro, mentre l'attività professionale non prevede mai un fine industriale (stesso ragionamento la Corte d'Appello di Trento nel 2010). Attualmente, numerosi dibattiti dottrinali in merito all'intepretazione dell'art. 171-bis, estenderebbero la tutela anche al privato cittadino. 






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