28 ottobre 2011

 La pubblicità informativa per i professionisti totalmente libera (in linea con l'Unione Europea): è questo, sostanzialmente, l'assunto dell'art. 3, comma 5, lettera g) della Legge 14/09/2011 nr. 148 (legge di conversione del D.L. 13/08/2011 nr. 138), passata un pò "in sordina" nei confronti di quasi tutti i professionisti, complice il periodo estivo e la plètora di provvedimenti emanati in tal periodo). In sostanza, vengono aboliti tutti i divieti riguardanti la pubblicità ed il professionista sarà pienamente libero di scegliere forme e modalità per far conoscere al pubblico la sua attività. Ecco il testo del suddetto articolo: "la pubblicita' informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attivita' professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, e' libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie". In tema di professione forense, resta da capire come tale articolo possa integrarsi con gli artt.. 5 e 17 del Codice Deontologico Forense.
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