03 ottobre 2011

Danno da fermo tecnico. Le precisazioni della Cassazione.

 
Interessante pronuncia della Cassazione in merito al c.d. danno da "fermo tecnico" dell'autoveicolo (per esempio il non utilizzo - causa ricovero in autofficina - a seguito di sinistro automobilistico): secondo la S.C, infatti (sent. nr. 09.08.2011 n° 17135), il danno patito per l'inutilizzo del mezzo prevede un risarcimento in re ipsa, e cioè le "spese di gestione" del veicolo (bollo, assicurazione) e il "naturale deprezzamento del valore" che, in quanto tali, NON devono essere dimostrate dal danneggiato; ed infine il "danno da inutilizzo" (non potersi recare al lavoro, usare un'auto sostitutiva ecc.), il quale, al contrario deve essere sempre dimostrato dal danneggiato in concreto, non potendosi desumere in via presuntiva.
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