15 aprile 2013

No alla sospensione cautelare della patente se alcool test inferiore a 1,5 g/l.



  Un'interessante e recente pronuncia del Giudice di Pace di Torino (nr. 129/13) chiarisce il limite della sospensione cautelare della patente, da parte della Prefettura, a seguito di guida in stato di ebbrezza, laddove l'accertato tasso alcoolemico sia inferiore a 1,5 g/l.
  Come è noto ai più, la guida in stato di ebbrezza, una volta accertata, presuppone immediatamente la sanzione della sospensione cautelare della patente di guida (art. 223 C.d.s.), in attesa del (lungo) processo penale. Tuttavia tale impostazione, spesso, ha paventato seri dubbi di incostituzionalità agli interpreti del diritto, in quanto l'irrogazione della "sanzione amministrativa accessoria", quale, appunto, la sospensione della patente di guida, non può che essere conseguente (e quindi successiva) all'accertamento dell'illecito da parte del Giudice Penale. In altre parole, sarà il Giudice (e non il Prefetto) ad applicare, con l'eventuale sentenza di condanna, la sospensione della patente, stabilendone anche la durata.
  Ciò che avviene secondo l'id quod plerumque accidit, invece, comporta che, sempre ai sensi dell'art. 223, I° comma C.d.s, il provvedimento del Prefetto abbia valenza ed efficacia autonome, sino a quando non verrà "sostituito" da quello giudiziario, con il rischio che, in caso di assoluzione dell'imputato, il provvedimento della Prefettura pregiudichi in maniera definitiva e non più emendabile la sfera privata del (presunto) trasgressore, intesa quale libertà di circolazione, costituendo una vera e propria "sanzione afflittiva preventiva". 
  Orbene, tornando alla sentenza del Giudice di Pace, egli si è pronunciato stabilendo che la norma di cui all'art. 223 I° comma C.d.s., avente carattere generale, viene derogata tout court dalla norma speciale di cui all'art. 186, comma 9 del C.d.s., la quale prevede che il Prefetto dispone la sospensione della patente soltanto qualora dall'accertamento risulti un valore glicemico superiore a 1,5 g/l. 
  Peraltro tale pronuncia non sarebbe isolata, ma riprende e richiama una precedente sentenza del Giudice di Pace di Monopoli (Sent. 10/10/2011), ma anche una vecchia sentenza della Cassazione Civile (sez.II del 19/10/2010 nr. 18717), la quale statuisce, appunto, una sostanziale differenza tra art. 223, comma 1 C.d.s. e art. 186, comma 9 C.d.s., con la conseguenza che la sospensione possa essere comminata in via cautelare, in ogni caso, soltanto fino a quando il trasgressore non si sottoponga a visita medica per l'accertamento della sua idoneità psico-fisica alla guida (art. 119 comma 4 C.d.s.).
 
  

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