Promessa di matrimonio: le donazioni di immobili non sono ripetibili.
Attenzione al caso in cui, come "regalo" di matrimonio, si doni un immobile al/alla futuro/a sposo/a: secondo una recente sentenza del Trib. di Taranto (28/06/2013), la donazione di un immobile non rientra nel concetto di "dono" per il quale è esperibile l'azione di restituzione ai sensi dell'art. 80 cod. civ. Nel caso in esame, infatti, l'attore, in vista dell'imminente matrimonio, aveva acquistato (ed intestato) un'abitazione alla compagna convivente. A seguito di "rottura" definitiva del rapporto con il partner, quindi, l'attore si rivolgeva al Tribunale per dichiarare l'inefficacia dell'atto di acquisto, ai sensi, appunto, dell'art. 80 cod.civ. Ma il Giudice gli ha dato torto. E ciò per diverse ragioni: innanzitutto perchè la donazione di un immobile non rientrerebbe nell'alveo contemplato dall'art. 80, in quanto quest'ultimo, definendo il termine "dono", intende identificare una categoria ben precisa di regali, e cioè tale termine deve intendersi nell'accezione "comune" popolare, di conseguenza ricevere "in regalo" un immobile non rientrerebbe nell' id quom plerumque accidit; inoltre, ricorda la sentenza in commento, ai sensi dell'art. 782 c.c., per le donazioni di immobili è sempre richiesta la forma scritta ad substantiam; orbene, se l'art. 80 c.c. contemplasse anche questo tipo di donazioni, in esso dovrebbe anche essere specificata espressamente la volontà di derogare alla regola generale della forma scritta, appunto...e così non è. Il Giudice ricorda, inoltre, che la ripetizione della donazione di immobile in vista delle future nozze è ben disciplinata dall'art. 785 cod. civ. (le c.d. donazioni obnuziali); sicchè spettava all'attore promuovere eventualmente il giudizio sulla base di quest'ultimo articolo, non potendo, il Giudice, d'ufficio, "trasformare" una richiesta ex art. 80 c.c. in una ex art. 785 c.c. (pena la violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato). Infine, la sentenza rammenta anche l'art. 809 c.c., ai sensi del quale non si potrebbe nemmeno parlare di donazione obnuziale "indiretta", in quanto, quest'ultima, assolutamente non contemplata.
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