Ricevo diverse segnalazioni e domande relative al “classico” cartello di divieto, posto in quasi tutti i lidi balneari salentini, di portare da casa borse termiche contenenti cibi e bevande. Preciso che tale divieto è del tutto illegittimo, il gestore del lido NON può assolutamente vietare la libera fruizione del pasto portato da casa; il lido privato è titolare semplicemente di una concessione demaniale ad occupare uno spazio (dello Stato, appunto), ed è giusto che si faccia pagare per usufruire di quello spazio (con annessi lettini, ombrelloni, wifi, ecc.), ma non può estendere tali servizi fino a decidere cosa può/non può portarsi l’avventore da casa. Altrimenti, ragionando per assurdo (ma non tanto), arriveremmo al paradosso secondo il quale il gestore del lido privato...potrebbe finanche prevedere che il costume da bagno debba essere acquistato nel suo store, vietando che il cliente indossi il proprio; e ciò sarebbe inaccettabile. Vi è una violazione del codice del consumo e del codice civile, innanzitutto, poichè all’atto della stipulazione del contratto (sovente mai in forma scritta), non vi è nessun riferimento all’obbligo o meno di consumare il pasto comprandolo al bar; nè la disciplina delle concessioni degli arenili mi sembra disciplini alcunchè in proposito, così come varie delibere della Regione Puglia. Quindi, i cartelli e gli avvisi posti all’ingresso del lido non hanno alcun valore legale, poichè in contrasto (anche) con la normativa regionale. Anche perchè, spesso, vi sono cibi per bambini, cibi per determinate categorie di persone (si pensi agli intolleranti e/o celiaci), cibi previsti dal dietologo per gli sportivi ecc., i quali, spesso, non sono neanche disponibili presso il bar del lido, quindi, in tal caso, sarebbe oggettivamente impossibile consumare il pasto. In definitiva: pur nella necessità di mantenere delle regole disicurezza, di decoro e di selezione della clientela, dovrebbe sempre esserci un'ampia elasticità, per intenderci: no alla pasta al forno o alla parmigiana portata da casa, ma sì a panini, bibite e bottiglie d’acqua; in caso contrario, si ripete, si è in presenza di una violazione contrattuale da parte del gestore. (A.D.)
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